Sicurezza lavoro
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Sentenza Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 Dicembre 2022

Sentenza Corte di Giustizia UE n  392 del 22 Dicembre 2022

Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande sezione, n. 392 del 22 Dicembre 2022 / Obbligo fornitura lavoratori Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV)

ID 19378 | 06.04.2023 / In allegato

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro. Causa C-392/21.
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La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che:

- i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

2) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 90/270/CEE deve essere interpretato nel senso che:

- l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.
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Vedi Circolare INAL n. 11 del 24 Marzo 2023

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