Sicurezza lavoro
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Protocollo sicurezza porto Livorno 2018

Protocollo sicurezza porto Livorno 2018

Protocollo sicurezza porto Livorno 2018

Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale.

Regione Toscana 2018

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Siglato il 3 Ottobre 2018 nella sede dell'Autorita' portuale di Livorno il Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale.

Il protocollo è stato firmato dal presidente Enrico Rossi, assieme al Contrammiraglio Giuseppe Tarzia, della Direzione marittima di Livorno, a Stefano Corsini, presidente dell'Autorita' portuale del Mar Tirreno, Orazio Parisi, direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro, Giovanni Asaro, direttore Inail Toscana, Roberto Lupica, direzione regionale Vigili del fuoco, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, Lorenzo Bacci, sindaco di Collesalvetti, Marcello Mossa Verre, direttore Arpat, Maria Teresa De Lauretis, direttore Asl Toscana Nord ovest.

Obiettivo del protocollo, migliorare i livelli di sicurezza dell'area portuale e ridurre le probabilità ch gli infortuni avvengano; aumentare l'efficacia delle azioni di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, dei controlli e delle ispezioni, potenziando le attività di tutti i soggetti competenti, in modo da avere un quadro di riferimento complessivo della situazione per poter coordinare le azioni e raggiungere migliori standard di sicurezza sul lavoro.

Le azioni che verranno messe in campo per elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell'area industriale e portuale di Livorno riguarderanno l'ambito portuale in cui si svolgono le operazioni portuali, gli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso, le operazioni che comportano rischi.

A questo scopo, viene istituita una cabina di regia, presieduta dal presidente della Regione, che entro novembre di ogni anno approva il Piano delle attività per la sicurezza relative all'anno successivo.

Il Piano operativo per la sicurezza sul lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale

Cuore del protocollo è, appunto, il Piano operativo delle attività per la sicurezza. Quello attuale è ancora in fase di elaborazione, verrà sottoposto alla cabina di regia entro novembre, e approvato entro la fine del 2018.

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Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità che interessano:

a) l’ambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali;
b) gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. direttiva Seveso);
c) le operazioni che comportano rischi oggetto dell’ambito applicativo di normative diverse.

2. Rimane fermo quanto stabilito dal “Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 9 novembre 2015 di cui il presente atto costituisce potenziamento e sviluppo per l’area di Livorno.

3. Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Cabina di regia)
1. È istituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti di tutti i membri firmatari del presente protocollo e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato. La Cabina di regia promuove incontri periodici con le parti sociali, anche su loro richiesta, con riferimento all’oggetto ed alle finalità del presente protocollo.

2. La Cabina di regia approva entro novembre, relativamente all’anno successivo, il Piano di attività per la sicurezza sul lavoro e ne monitora l’implementazione almeno ogni sei mesi.

3. La Direzione generale della Giunta regionale assicura le attività di segreteria e di supporto alla Cabina di regia.

Art. 3 (Piano sulla sicurezza sul lavoro)
1. Ogni anno il Piano sulla sicurezza del lavoro, sulla base degli elementi forniti dal Nucleo tecnico, di cui all’articolo 4:

a) individua le problematiche in materia di sicurezza per gli ambiti di cui al comma 1 dell’articolo 1 definendo indirizzi per affrontarle,
b) definisce criteri per lo sviluppo del sistema di sorveglianza sugli infortuni, il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza di tutti i soggetti firmatari nonché i criteri per le modalità congiunte di ispezione;
c) detta le linee di sviluppo delle procedure in materia di sicurezza, prevedendo, eventualmente, la predisposizione di apposite linee guida oltre che di modalità per renderle cogenti;
d) definisce le linee per le attività di comunicazione per l’attuazione delle finalità del presente protocollo nonché per la condivisione delle informazioni per la sensibilizzazione e l’attenzione di tutti i soggetti competenti in materia di sicurezza sul lavoro;
e) promuove la formazione congiunta degli operatori di vigilanza e dei lavoratori, dettandone le linee di indirizzo.
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(dtekm)

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