Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 30.06.2022
ID 16231 | 26.03.2022 / Download pdf scheda allegata
Prorogati, fino al 30 giugno 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", in GU n.70 del 24 marzo 2022 ed in vigore dal 25 marzo 2022, rinvia i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale.
La proroga nell’allegato B del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24: Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Le disposizioni dell’allegato B, come specificato dall’articolo 10 del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, sono prorogate al 30 giugno 2022 e vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
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Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito / legge 17 luglio 2020, n. 77)
(N) Il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 ha disposto che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 30 giugno 2022.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (N)
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (N)
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. (N)
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