Adeguamento Prevenzione Incendi scuole: Proroga al 31.12.2019 (asili nido) e 31.12.2021 (scuole)
ID 6716 | 11.12.2019 | Timeline adeguamento
Update 11.12.2019: Errata corrige
Aggiornamento articolo e Documento allegato Rev. 1.0 per errata corrige termini di adeguamento differiti tra scuole e asili nido:
- 31.12.2019 (asili nido)
- 31.12.2021 (scuole)
Update 12.08.2019: differita proroga al 31 dicembre 2019 (asili nido) e 31 Dicembre 2021 (scuole) dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole , nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Art. 4 - bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
Update 22.09.2018: confermata proroga dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Proroga di un anno (31 dicembre 2018) per l’adeguamento antincendio di scuole ed asili nido, e proroga entro il 2019 per i rifugi alpini.
E' questa la sintesi dell'emendamento 6.4 approvato dal Senato per la proroga dell’adeguamento antincendio degli edifici scolastici nel disegno di legge di Conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L'emendamento 6.4 aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018 (Milleproroghe 2018), all Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione e università:
- comma 3-bis: si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto;
- comma 3-ter: si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asilo nido, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto;
Il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, era scaduto il 31 dicembre 2017 dopo diverse proroghe.
Il decreto legge n. 91 del 2018 interviene solo sul primo ciclo del piano di adeguamento definito dall’adeguamento ufficiale (Decreto Min. Interno 16 luglio 2014 e Decreto 21 marzo 2018).
Update 22.03.2018 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido.
Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018
Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto.
Il primo step del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola:
- i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
- la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
- l’organizzazione della gestione della sicurezza
- l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica
Adeguamento antincendio rifugi alpini
Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto ed esistenti al 14 aprile 2014 proroga dei termini del piano di adeguamento in due fasi:
- prima fase: entro il dicembre 2019
- seconda fase: entro il 31 dicembre 2021
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 11.12.2019 | Errata corrige | Certifico Srl |
0.0 | 12.08.2019 | --- | Certifico Srl |
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019
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