Nota MLPS 0007216 del 24.04.2020
Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, all’articolo 90, comma 4, prevede che “Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL (oggi INAIL), che assicurerà la loro conservazione […]” nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal medesimo articolo 90.
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, che ha determinato l’adozione di misure straordinarie sull’intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, acquisito anche il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, possa essere eccezionalmente differito.
Tanto premesso, si comunica che in via eccezionale la consegna dei documenti sanitari che, ai sensi del predetto articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 23 febbraio 2020 - o in scadenze successive ad essa - potrà essere ugualmente effettuata entro la data del 31 luglio 2020.
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Art. 90 Documento sanitario personale
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
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