Sicurezza lavoro
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Modello OT/24 anno 2019

Modello OT24 2019

Modello da utilizzare per oscillazione del tasso OT/24 anno 2019

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’azienda deve indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2018),
in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:

A Interventi di carattere generale
B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C Interventi trasversali
D Interventi settoriali generali
E Interventi settoriali.

All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat (Posizione Assicurativa Territoriale).

In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull’azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le Pat (Posizione Assicurativa Territoriale) del cliente.

Altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su singole Pat dell’azienda.

In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori
produttivi. Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat (Posizione Assicurativa Territoriale) accentrante.

...

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta)
T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta) 
SG = Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT) 
S = Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT)

Novità del modello 2019:

E INTERVENTI SETTORIALI

E-19 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE CERAMICHE - PIASTRELLE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio= 80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Piastrelle ceramiche - Indicazioni sulle misure  di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.

Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

E-20 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE FONDERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice reperibile: Comparto fonderie - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme  tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri)

E -21 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL COMPARTO LAPIDEO: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Comparto lapideo - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

E -22 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEI LAVORI DI SCAVO DI GALLERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina - Scavo di gallerie.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

Vedi Documenti 

Rischio silice quadro normativo

Rischio silice: quadro normativo e documenti

Scheda tecnica 02.04.2018

Documento e riferimenti, in allegato, sulla Silice Libera Cristallina e sul rischio SLC nelle attività estrattive, di lavorazione pietre, ecc: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le lavorazioni, le malattie professionali riconosciute e tutti i Documenti preparatori e Linee guida del NIS (Network Italiano Silice).

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UNI EN 689 2018

UNI EN 689:2018 sostituisce UNI EN 689:1997

Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale
La norma definisce una strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi limiti di esposizione occupazionale (OELVs).
La presente norma europea non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-689-2018.html

Data entrata in vigore: 12 luglio 2018

Recepisce:
EN 689:2018

Sostituisce:
UNI EN 689:1997
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In allegato preview EN 689:2018 riservato Abbonati 

La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08-Titolo IX art.225 c.2.

Nell’ambito della valutazione del rischio chimico all’interno di un’azienda, l’analisi dell’esposizione alle sostanze contenute nell’aria è sempre molto difficoltosa.
All’interno delle aziende, difatti, esistono diverse attività lavorative, diversi processi che impiegano, o possono impiegare, sostanze chimiche potenzialmente pericolose per inalazione. Può essere molto complesso, inoltre, analizzare la velocità di emissione, i tempi di emissione, la distanza dalle fonti di emissione, in relazione all’effettiva esposizione dei lavoratori.
La EN 689 indica strategie e metodologie per misurare la concentrazione degli agenti chimici, mettere in rapporto l’esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite di riferimento e consentire il confronto dei dati nel tempo, definendo la periodicità delle misure

E-23 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN AMBIENTI CONFINATI: l’azienda con meno di 50 lavoratori ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati.

Punteggio= 60

Note:
Ai fini del presente intervento per “ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati” si intendono quelli così definiti dal d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).
L’intervento si intende realizzato se l’azienda ha acquistato nell’anno 2018 almeno un dispositivo (ad es. trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad es. per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati.
L’intervento può essere riproposto per i quattro anni successivi a quello di acquisto dei dispositivi/robot.

 Vedi Prodotto

DVR Procedure Spazi confinati Rev 3.1

DVR & Procedure Spazi confinati

NEW Ed. 3.1 Novembre 2018

Il Prodotto consente di redigere un DVR e relative Procedure di sicurezza per il Rischio Ambienti Confinati. 
E' disponibile un Modello master doc di Documento completo di Procedure, check list, guide, normativa e altra documentazione d'interesse. 

La valutazione dei rischio specifico ambienti confinati è prevista, se presente, come attività da integrare nel DVR generale (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08) in particolare in riferimento agli Artt. 66 e 121 o in accordo con il DPR 177/2011.

Il Modello è strutturato con la metodologia di OHSA CFR 1910.146 con il concetto di "permesso di lavoro per operare negli spazi confinati" (PRCS) "Permit-Required Confined Spaces" e alcuni passi (di studio) estratti da NIOSH Worker Deaths in Confined Spaces No. 94-103 e Working in Confinated Spaces No 80‐106; illustrate inoltre apposite Procedure di sicurezza per operare in ambienti confinati.

Quindi in relazione alla possibilità di dover intervenire all'interno degli spazi confinati e, al fine di avere uno strumento efficace per la gestione della sicurezza e salute, nonché, delle criticità nella gestione delle emergenze, viene adottata la metodologia suddetta per la valutazione del rischio e classificazione degli spazi confinati, ad integrazione del processo di valutazione compiuto nel DVR generale aziendale.

 ...

Segnaliamo inoltre quale intervento trasversale: 

C-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2018 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.

Punteggio = 50

Note:

L’intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori.
Il rilievo termografico e l’interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.

Documentazione ritenuta probante:

- Report dell’analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo: evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Evidenze dell’attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad es. fatture, schede di intervento, ecc.).

 Vedi Documento 

INDAGINI TERMOGRAFICHE INDUSTRIALI: APPLICAZIONI E NORME

Un Documento sull'applicazione della UNI ISO 18434-1:2011 (Estratto Appendici A, B e C) Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia

La termografia industriale IR applicata alle macchine, può avere un duplice obbiettivo:

1. quale strumento per sicurezza, prevenzione dal rischio incendio ed esplosione importante (indagine predittive); 
2. per l'ottimizzazione degli oneri di manutenzione.

Le termografia IR è un metodo di indagine “non distruttivo” (Prove Non Distruttive - NPD) cioè non va ad interagire direttamente con l’oggetto in esame, esistono molte norme che regolamentano l’analisi, la formazione dei soggetti addetti.

Le prove termografiche devono essere condotte secondo i principi di UNI EN 16714-1, 2, 3 e a seconda dell'applicazione (del caso UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine) ed in particolare UNI ISO 18436-7:2014 per i requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale nella termografia monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine (vedi anche UNI EN ISO ISO 9712:2012 per la qualificazione e certificazione del personale NPD).

Vedi Documento 

Segnaliamo inoltre quale intervento settoriale:

E7 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati o noleggiati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

Documentazione ritenuta probante:
- Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2018
- Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario

 Vedi Documento 

Lavoratori isolati sicurezza

Lavoratori isolati: Sicurezza

Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo.

Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui in seguito), malgrado molti lavoratori eseguono attività lavorative che possono essere ricondotte a tale figura in considerazione del concetto. A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolati/lavori in condizioni particolari.

Fonte: INAIL

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