Linee guida COVID-19 attività didattiche delle autoscuole
MIT, Circolare 9 settembre 2020 prot. n. 24304
Linee guida per il contenimento del contagio da covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole
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Come è noto, l'art. 1, lett. q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa dell'attività didattica delle autoscuole, sia di teoria che di pratica, “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Queste sono state dettate con circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020.
Analoga disposizione era anche nel DPCM dell'11 giugno 2020 le cui disposizioni, applicabili dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 luglio 2020, sono state poi prorogate fino al 31 luglio2020 dal DPCM del 14 luglio 2020.
Nulla ha disposto invece al riguardo il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni - applicabili dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 14 luglio 2020, ed efficaci fino alla data del 7 settembre u.s. - sono state poi prorogate sino al 7 ottobre 2020 dal DPCM del 7 settembre 2020.
Tanto premesso, si ritiene opportuno modificare le linee di cui alla circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020, in particolare conformandole alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il testo che segue.
- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;
- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;
- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell'autoscuola;
- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;
- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;
- verificare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
- adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all'aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi del D.Lgs.81/08.
I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l'RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l'effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE 679/2016 - GDPR); tenendo conto dei mutamenti organizzativi.
Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
- l'affissione delle suddette indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, all'interno di ogni servizio igienico;
- la comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;
- la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In particolare:
- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;
- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l'igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).
Per l'utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell'autoscuola prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, il titolare dell'autoscuola organizza interventi particolari/periodici di pulizia.
Docenti e dipendenti, prima dell'accesso nell'azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D.Lgs. 81/08, resta l'obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore.
Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell'autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'autorità sanitaria locale.
L'autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
Tutto il personale che opera presso l'autoscuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l'uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell'accesso in aula. E' prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell'accesso in aula, la temperatura tramite termoscan.
Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l'utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.
Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l'areazione dei locali.
Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:
- garantire la pulizia e l'igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (ad es. chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);
- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. E' vietato l'uso del ricircolo dell'aria condizionata.
Durante l'impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):
- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;
- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;
- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.
Si ritiene, infine, opportuno chiarire, in ossequio all'articolo 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274:
- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di disinfezione (igienizzazione) quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.
Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.
Sarà cura di ogni operatore tenersi aggiornato e rispettare tutte le norme presenti e di futura emanazione riguardanti le modalità per evitare il contagio da Covid-19.
La circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020 è sostituita dalla presente.
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