Sicurezza lavoro

DPCM 23 febbraio 2016

DPCM 23 febbraio 2016

Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato

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Articolo 1 (Funzioni e struttura organizzativa)

1. L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, esercita le funzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato “decreto istitutivo”, nonché quelle già previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e, in particolare:
a) il coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio;
b) la programmazione e il monitoraggio dell’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
c) la definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e il monitoraggio della loro realizzazione;
d) la gestione, la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
e) l’attività di segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) il supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
g) il coordinamento delle attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
h) la gestione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e il coordinamento del Centro studi attività ispettiva;
i) il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, dei controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
j) fattività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, la mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva.
2. Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di gestione dell'istituto del “diritto di interpello” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004. n. 124, e delle relazioni con organismi internazionali.
3. L’Ispettorato si articola in un ufficio centrale, con sede in Roma, in 4 uffici interregionali, denominati “ispettorati interregionali del lavoro”, di seguito “ispettorati interregionali” e in 74 uffici territoriali denominati “ispettorati territoriali del lavoro”, di seguito “ispettorati territoriali”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
4. Per l’Ispettorato trova applicazione il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222- quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si tiene conto anche in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 23.

Articolo 2 (Organi e strutture centrali di vertice)

1. Sono organi dell’Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dallo statuto. Il direttore è anche denominato “capo dell’Ispettorato”.
2. Presso l’ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:
a) “Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso”, che svolge le seguenti attività:
1) coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
2) predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
3) predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
4) cura le rilevazioni statistiche dell’attività di vigilanza, predisponendo specifici rapporti periodici;
5) assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;
6) coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
7) coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva;
8) coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso appositi gruppi di lavoro specializzati, ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;
9) assicura il supporto tecnico giuridico necessario all’implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;
10) cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
11) svolge gli adempimenti relativi al ciclo della performance con riferimento alla direzione centrale;
12) collabora con la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali nella gestione delle risorse relative allo svolgimento e incentivazione dell’attività di vigilanza;
b) “Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali”, che svolge le seguenti attività:
1) cura i servizi generali di funzionamento, la logistica e i servizi informatici, e coordina le attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell’Ispettorato;
2) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l’ufficio procedimenti disciplinari;
3) svolge gli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio all’Ispettorato;
4) cura la valutazione e le politiche premiami della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
5) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
6) cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali dell’Ispettorato:
7) programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell’Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale avvalendosi, per i sistemi informatici di cui alla lettera a) n. 9, del supporto tecnico della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;
8) gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
9) cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 
10) svolge gli adempimenti relativi al ciclo del performance con riferimento al personale della direzione centrale, nonché al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;
11) svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.
3. Le direzioni centrali sono posti di funzione dirigenziale di livello generale.
4. La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative denominate “uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale.
5. Il direttore, ricopre f incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali è responsabile del coordinamento funzionale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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