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Disegno di Legge in materia di lavoro

Disegno di Legge in materia di lavoro

Disegno di Legge in materia di lavoro (2023)

ID 21381 | 18.02.2024 / In allegato

Disegno di Legge in materia di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° maggio 2023 e presentato alla Camera dei deputati lo scorso 8 novembre 2023.

Atto Camera: 1532 "Disposizioni in materia di lavoro" (1532)

Fase Iter: Conclusione anomala per stralcio deliberato il 28 novembre 2023
Progetto iniziale: 1532
Altri progetti derivanti dallo stralcio: 1532-bis, 1532-ter
Natura: Disegno di legge ordinario
Presentazione: Presentato l'8 novembre 2023

Articoli di maggior interesse in materia di lavoro:

articolo 1 - Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
articolo 3 - Sospensione della prestazione di cassa integrazione
articolo 4 - Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali
articolo 5 - Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
articolo 6 - Durata del periodo di prova nei contratti a termine
articolo 7 - Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile
articolo 8 - Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
articolo 9 - Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni)
articolo 13 - Modifiche al Codice del terzo settore
articolo 14 - Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi
articolo 15 - Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
articolo 16 - Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi
articolo 17 - Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva
articolo 20 - Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
articolo 23 - Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Testo - Disegno di Legge in materia di lavoro (C. 1532)

ART. 1 (Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All’articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al caporalato, di cui al comma 1, favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, INPS, l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l’anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture; il Ministero dell’interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l’INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e dei risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole; l’INAIL mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali delle aziende agricole; l’INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni alle aziende agricole; l’ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo; l’ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni, le provincie autonome mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.».

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
b) all’articolo 12, comma 1, le parole «comparativamente più rappresentative» sono sostituite dalle parole «maggiormente rappresentative»;
c) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.»;
d) all’articolo 38, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati presso la banca nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, provvede a riscontrare il mantenimento del requisito di cui al precedente comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti.»;
e) all’articolo 41:
1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità.»”;
2) al comma 2:
2.1 alla lettera a), dopo le parole «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
2.2 la lettera e-bis) è soppressa;
2.3 alla lettera e-ter), dopo le parole «verificare l’idoneità alla mansione» sono inserite le seguenti: «, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»;
3) il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva.»;
4) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituito dalla parola: «2023»;
5) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c), e d) del» sono sostituite dalla parola: «al»;
6) al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite con le seguenti: «alla Azienda sanitaria locale (ASL)».
f) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell’INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell’INL.»;
g) all’articolo 304, comma 1, lettera b), le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 4 e 5».

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.».

ART. 4 (Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
“11-bis. Per i Fondi di solidarietà bilaterali, che si costituiscono successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità descritte dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i singoli decreti istitutivi, di cui al comma 2, al fine di attuare la previsione di cui all’articolo 30, comma 1-bis, quantificano la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovrà essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall’INPS, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle risorse accumulate di cui al periodo precedente è determinato dal suddetto decreto, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del presente decreto dell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale e del rapporto fra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale neocostituito rispetto all’ammontare totale dei contributi versati nell’anno precedente al fondo di integrazione salariale”.

2. Il decreto di cui all’articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 148, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5 (Modifiche in materia di somministrazione di lavoro)

1. All’articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole «di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,».

ART. 6 (Durata del periodo di prova)

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, dopo le parole «alla natura dell’impiego», sono inseriti i seguenti periodi: «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi».

ART. 7 (Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile)

1. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017 n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «con decorrenza dal 1° settembre 2022» sono soppresse;
b) dopo le parole «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti «entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalitàagile».

ART. 8 (Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato)

1. A decorrere dal 2024, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle regioni e province autonome nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 9 (Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo.».

ART.10 (Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

ART. 11 (Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:
“10-ter. Nell’ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo SINBA. Il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante designato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell’infanzia, adolescenza e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.»

2. All’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono abrogate le parole “Ministro per la solidarietà sociale” e, dopo le  parole “il Ministro della giustizia e il”, è aggiunto “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La relazione di cui al comma 1 deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell’efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di lavoro di cui all’articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. ».

ART. 12 (Modifica all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All’articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2023».

ART. 13 (Modifiche al Codice del terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.»;
b) all’articolo 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Se successivamente all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2, o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del registro.»;

ART.14 (Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi)

1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, l’Istituto può mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi.

2. A tal fine l’INPS può trasmettere al contribuente una comunicazione per l’eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione, può segnalare all’INPS eventuali elementi, fatti e circostanze dallo stesso non conosciuti riferiti alla comunicazione.

3. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti nei successivi trenta giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75 per cento dell’importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento in forma dilazionata, l’applicazione della riduzione di cui al periodo precedente è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica una sanzione civile nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS può avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti all’articolo 16 del presente provvedimento al fine di determinare gli imponibili non dichiarati e i contributi non pagati. In tale ipotesi, le sanzioni civili sono calcolate in base alle previsioni di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 15 (Pagamento dilazionato dei debiti contributivi)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL) il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, ad essi dovuti, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, può essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili, nei casi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, che saranno disciplinati, con proprio atto, dai Consigli di amministrazione di ciascuno dei predetti Enti al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi pagamenti.»

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica agli Enti di cui al comma 1.

ART. 16 (Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi)

1. Senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti d’ufficio dell’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deduce l’esistenza e la misura di base imponibile non dichiarata o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni, agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

2. Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici dell’INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto.

3. Gli inviti e le richieste di cui al comma 2 devono essere effettuati in via prioritaria a mezzo posta elettronica certificata. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.

4. Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento da notificarsi al contribuente prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale dei contributi dovuti entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono ridotte nella misura del 50 per cento. Entro il termine di cui al secondo periodo il contribuente può inoltrare domanda di pagamento rateale.

5. In mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla formazione dell’avviso di accertamento di cui al presente articolo, l’INPS notifica avviso di addebito ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero avverso l’avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull’avviso di accertamento di cui al comma 1, la mancata comparizione all’invito di cui al comma 2, lettera a), o l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, notizie e documenti richiesti ai sensi del comma 2, costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

6. L’INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17 (Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva)

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, comma 5, dopo le parole «va notificato all'ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».
b) all’articolo 29, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso va notificato all’ente impositore presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.».

ART. 18 (Attività di Inps Servizi S.p.A. a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le sue società o enti vigilati e inhouse)

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto, il seguente:
«7-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le sue società o enti vigilati e le società che operano quale società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle attività rientranti nell’oggetto sociale della Società INPS Servizi S.p.a.».

ART. 19 (Apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione unitaria Credito e Attività Sociali)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all’INPS della volontà di adesione.

2. L’adesione esercitata alla gestione di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è irrevocabile e le prestazioni di welfare potranno essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.

ART. 20 (Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

ART.21 (Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.».

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in 6,8 milioni di euro per l’anno 2024, 7,5 milioni di euro per l’anno 2025, 10,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13 milioni di euro per l’anno 2028, 13,4 milioni di euro per l’anno 2029, 13,9 milioni di euro per l’anno 2030, 15,4 milioni di euro per l’anno 2031, 14,9 milioni di euro per l’anno 2032 e 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l’anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 6,8 milioni di euro per l’anno 2024, 7,5 milioni di euro per l’anno 2025, 10,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13 milioni di euro per l’anno 2028, 13,4 milioni di euro per l’anno 2029, 13,9 milioni di euro per l’anno 2030, 15,4 milioni di euro per l’anno 2031, 14,9 milioni di euro per l’anno 2032 e 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 e dal comma 3, pari a 14,2 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l’anno 2024, 7,5 milioni di euro per l’anno 2025, 10,2 milioni di euro per l’anno 2026, 10,9 milioni di euro per l’anno 2027, 11,5 milioni di euro per l’anno 2028, 8,2 milioni di euro per l’anno 2029, 4,6 milioni di euro per l’anno 2030, 4,7 milioni di euro per l’anno 2031, 4,8 milioni di euro per l’anno 2031 e 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro per l’anno 2025 mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 1;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2026, 0,7 milioni di euro per l’anno 2027, 1,5 milioni di euro per l’anno 2028, 5,2 milioni di euro per l’anno 2029, 9,3 milioni di euro per l’anno 2030, 10,7 milioni di euro per l’anno 2031, 10,1 milioni di euro per l’anno 2032, e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ART. 22 (Svolgimento in modalità videoconferenza o mista delle riunioni degli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996)

1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, in modalità videoconferenza o mista, con i criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza e protezione dei dati personali di cui all’articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Gli enti interessati, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti con apposita delibera da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 23 (Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono inseriti i seguenti: “784-bis. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell’istruzione e del merito è costituito l’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell’Albo.
784-ter. Ai fini del consolidamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei PCTO, la cui composizione e il relativo funzionamento sono definiti con il decreto di cui al comma 784-quater. All’attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
784-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento, nonché la durata dell’Osservatorio di cui al comma 784-ter.”

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