Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49
Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
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IL PRESIDENTE
munito dei poteri del Consiglio di amministrazione
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25, comma 2;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell'Istituto;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di amministrazione - dei poteri degli Organi dell'istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail;
visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 ottobre 2017, n. 18 “Linee di indirizzo per l'informazione, la consulenza e l'assistenza per la prevenzione”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione Programmatica 2020-2022”;
vista la relazione del Direttore generale in data 4 marzo 2020;
considerato che la strategia europea 2014-2020 definisce tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento dell'attuazione delle disposizioni di legge da parte degli Stati membri, in particolare rafforzando la capacità delle micro imprese e piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti;
considerato che l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008, “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 3 ter prevede che l'Inail, ai fini della valutazione stessa, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e con gli organismi paritetici, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
rilevato che, al fine di agevolare la fruizione di tali strumenti da parte delle micro e piccole imprese, è stato predisposto sul portale istituzionale un ambiente interattivo di consultazione - repository, con selezione attraverso una lista di agenti e fattori di rischio e voci Ateco;
considerato che, per garantire l'alimentazione continua e l'aggiornamento dei contenuti del repository, è stata elaborata, sulla base di una ricognizione e analisi delle esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, una griglia che definisce i criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione;
ritenuto opportuno adottare, per garantire la qualità delle soluzioni per la riduzione dei livelli di rischio, un grading sulla sussistenza dei predetti criteri metodologici - attraverso l'utilizzo di una scala gradiente di tipologia Likert a quattro passi - per la conseguente validazione delle predette soluzioni a cura di un gruppo tecnico composto da specifiche professionalità in materia,
DETERMINA
di approvare i criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell'art. 28 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008, di cui al documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
f.to Franco Bettoni
Strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
PREREQUISITO DI INCLUSIONE (¹) | ||
L'applicabilità dello strumento e la presenza di misure pratiche e attuabili per la riduzione del rischio | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE (²) |
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a) |
Condivisione con organismi: approvazione in GdL, Comitati, Commissioni paritetiche, coinvolgimento partì sociali/Regioni |
1 = per niente applicabile |
b) |
Approccio tecnico-scientifico e sperimentazione: letteratura scientifica di riferimento; metodologia teorico-sperimentale seguita; coerenza tra chiarezza degli obiettivi e rilevanza scientifica |
1 = per niente applicabile |
c) |
Chiarezza degli obiettivi: gli obiettivi generali sono esplicitati e descritti in modo specifico e il target di riferimento è ben definito |
1 = per niente applicabile |
d) |
Coerenza normativa: rispetto delle disposizioni di legge, regolamentazione tecnica o normativa di riferimento |
1 = per niente applicabile |
e) |
Suscettibilità all'aggiornamento (³): è prevista la revisione periodica |
1 = per niente applicabile |
______
(¹) La mancanza del prerequisito non consente di procedere alla valutazione.
(²) La validazione dello strumento è vincolata alla attribuzione di un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione, eccetto che per il criterio e) per il quale si rimanda alla nota 3.
(³) Il criterio si applica esclusivamente se il valutatore ritiene che lo strumento in esame necessiti di un aggiornamento.
Fonte: INAIL
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