Decreto MPLS 18 aprile 2018 | Domanda di pensione lavori usuranti
Lavorazioni gravose o usuranti: presentazione della domanda di pensione per accedere al beneficio della non applicazione dell'incremento della speranza di vita
Il Decreto ministeriale del 18 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di Bilancio 2018, si occupa sia di definire le procedure di presentazione della domanda di pensione, al fine di ottenere, per coloro che svolgono lavorazioni gravose o usuranti, l'esenzione dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito a decorrere dall'anno 2019, sia di definire le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale (INPS).
Tale provvedimento segue il precedente Decreto ministeriale 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, che fornisce la specificazione delle professioni gravose, già inserite nell'allegato B della Legge di Bilancio 2018.
Come prescritto dal d.m., la domanda di pensione deve essere presentata all'INPS, in modalità esclusivamente telematica, attraverso apposito modello predisposto dall'Istituto, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge 296/2006. In mancanza della comunicazione obbligatoria, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro.
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Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Articolo 2 Presentazione delle domande
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della predetta legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, secondo il modello predisposto dall’Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili. [...segue in allegato]
Fonte: MPLS
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