Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n. 53 del 09/09/2020

Decreto Direttoriale n. 53 del 09/09/2020

Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche

Art. 1 (Ricostituzione e composizione)

1. E’ ricostituita, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti le verifiche periodiche di cui al predetto decreto 11 aprile 2011.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, quale componente effettivo e ing. Ludovica Massaccesi, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Luigi Monica, quale componente effettivo e ing. Francesco Marra, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Gerardo La Nave, quale componente effettivo e ing. Paolo Bonfigli, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
- ing. Corrado Delle Site, quale componente effettivo e ing. Fausto Di Tosto, quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Ugo Carlo Schiavoni, quale componente effettivo e il dott. Domenico Della Porta, quale componente supplente, in rappresentanza del Coordinamento tecnico delle regioni.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite ai punti 3.5 e 3.6 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di iscrizione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di iscrizione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.6 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fonte: MPLS

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