Sicurezza lavoro

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 

ID 22148 | 30.06.2024

Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

(GU n.151 del 29.06.2024)

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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti generali ed il procedimento per il conseguimento dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

2. L’autorizzazione, quale riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è rilasciata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi di addestramento richiamati in premessa, che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazione

1. L’istanza per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 1 è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente decreto, regolarizzata mediante apposizione del bollo, ovvero del contrassegno sostitutivo per la riscossione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione tecnico amministrativa indicata negli allegati 2 e 3.

2. L’istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, è inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI – Ufficio 4° - Viale dell’Arte 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero anche a mezzo posta con raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati previsti.

Art. 3. Istruttoria e sopralluogo

1. Ricevuta la domanda e fermo restando gli adempimenti procedurali generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando generale, all’esito positivo della verifica della completezza della documentazione presentata e relativa conformità ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi corsi di addestramento di cui in premessa, programma apposito sopralluogo presso la sede indicata quale luogo di svolgimento del corso, dandone conoscenza al soggetto richiedente.

2. Il sopralluogo di cui al comma precedente è condotto da un team ispettivo composto da rappresentanti del Comando generale, coadiuvati da personale individuato dalla Direzioni marittima territorialmente competente, che – alla presenza del direttore o del vice direttore del corso ed almeno due dei docenti o istruttori di cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere quale corpo istruttori del corso, dei quali almeno uno è lo specialista medico nei casi in cui il decreto istitutivo ne preveda la presenza – verifica la conformità della struttura ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi.

3. Nel corso del sopralluogo – anche in base a quanto dichiarato nell’istanza e della documentazione tecnica ad essa allegata - sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed è visionato il materiale didattico destinato ai frequentatori. Con l’ausilio dei docenti o istruttori di riferimento, sono, inoltre, effettuate verifiche del buon funzionamento delle attrezzature, ivi comprese quelle dotazioni didattiche il cui utilizzo dia luogo a successivo ricondizionamento dell’efficienza e funzionalità della stessa.

4. Delle attività svolte e verifiche eseguite è redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all’uopo previsto dal manuale del Sistema di gestione per la qualità richiamato in premessa. Il verbale è controfirmato e consegnato in copia al direttore del corso.

5. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017.

6. L’eventuale esito negativo del sopralluogo è comunicato al richiedente, ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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