Sicurezza lavoro

Decreto 15 luglio 1986

Decreto 15 luglio 1986

Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

(GU n. 170 del 24 luglio 1986)

Integrazioni:

Decreto 18 aprile 1996
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Articolo 4

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
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