Circolare Ministero dell'Interno n. 2301 del 13 gennaio 2022
ID 15425 | 14.01.2022
OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.
Per i profili di maggior interesse, si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle disposizioni che estendono l’obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.
In particolare, l’art. 1 del DL 1, nel l’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-quater, prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per il quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi - sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell’ambito del richiamato decreto-legge 44/2021 l’art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbano possedere per l’accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti ad esibirlo.
Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.
L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass “rafforzato” e all’accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l’osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’art. 2 del DL 1 estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l’obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Per quanto afferisce, poi, all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi, l’art. 3 del DL 1 prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.
Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da quella di efficacia del richiamato d.P.C.M. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.
Per gli aspetti relativi alle attività di controllo, si trasmette, altresì, l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s., già anticipata per vie informali, che dispone limitate deroghe alle previsioni di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
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Fonte: Ministero dell'Interno
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