Circolare Inail n. 52 del 21 dicembre 2018
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 62, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018). L’articolo 1, comma 246, della suddetta legge, ha modificato la disposizione di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 tale per cui ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 erano state adottate le modalità di attuazione del comma 277 come originariamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con circolare Inps 6 aprile 2017, n. 68 era stato definito anche l’iter amministrativo per accedere al beneficio previdenziale di che trattasi. A seguito dell’intervento legislativo di cui alla legge di bilancio 2018, con circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46 è stato specificato nuovamente l’iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio in argomento e sono state ribadite le codifiche delle attività economiche per l’individuazione dei datori di lavoro operanti nel settore del materiale rotabile ferroviario specificandone gruppo, classe, categorie e sottocategorie. La suddetta circolare precisa altresì che l’Istituto previdenziale effettui un esame preliminare delle istanze e, a conclusione delle verifiche, trasmetta tempestivamente all’Inail la domanda di accesso al beneficio, al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della circolare medesima.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 17 dicembre 2018, prot. n. 10082, si forniscono in particolare le istruzioni applicative delle disposizioni in oggetto, per quanto attiene all’istruttoria e alla verifica per il rilascio della predetta certificazione tecnica da parte dell’Inail.
Soggetti aventi diritto
Il beneficio previdenziale spetta ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, ulteriore condizione per il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 è la continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica e per dieci anni successivi. È necessario, inoltre, che l’attività svolta dal lavoratore presso il sito produttivo sia assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Inail.
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Fonte: INAIL