Sicurezza lavoro

Circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018

Circolare Inail n  36 del 21 settembre 2018

Circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018

Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

La legge finanziaria per il 20081 ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

La stessa legge ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo i lavoratori titolari di rendita diretta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto titolari di rendita a superstiti.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30 ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della suddetta prestazione aggiuntiva.

Con l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) le prestazioni erogate dal suddetto Fondo sono state estese, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.

Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione in euro 5.600, nonché le modalità di erogazione della prestazione medesima.

L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento a favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il prossimo triennio 2018-2020.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018 ha dato attuazione al suddetto articolo 1, comma 186, specificando il quantum del beneficio e, altresì, le modalità di erogazione da parte dell’Istituto.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 settembre 2018, n. 6571, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.

Soggetti aventi diritto

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi. [...]

Esposizione familiare o ambientale all’amianto

Premesso che, come sopra rappresentato, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia, come già indicato nella circolare Inail 6 novembre 20154 , n. 76, che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia.

A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

Con riferimento all’"esposizione familiare”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Riguardo all’"esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

[...] Continua in allegato

In allegato inoltre:

- Modulo 190 - circolare n. 36/2018
Allegato 1 alla circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018 - Istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale
Aggiornamento: 21 settembre 2018

- Modulo 190/E - circolare n. 36/2018
Anno 2018/2020 - Istanza eredi prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale
Aggiornamento: 21 settembre 2018

Fonte: INAIL

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