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Certificazione verde COVID-19 | Note

Certificazione verde

Certificazione verde COVID-19 | Note

ID 13378 | Update 26.04.2021 / Documento completo in allegato

Alla luce della pubblicazione in GU n. 96 del 22.04.2021 del DL 22 Aprile 2021 n. 52, si forniscono di seguito brevi note, riguardanti la certificazione verde COVID-19 (di cui all’art. 9 ed all’Allegato 1).

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Cosa sono le certificazioni verdi?

Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2.

Cosa consentono?

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.

Cosa attestano?

Una delle seguenti condizioni

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2.

Requisiti certificazione verde

1. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione

Formato Cartaceo o digitale
Validità 6 mesi
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. (N)

Contenuti minimi Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID 19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipo di Vaccino
vaccine/prophylaxis;
Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
vaccine medicinal product
Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino
vaccine marketing authorization holder or manufacturer;
Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del
certificato
number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;
Data dell’ultima somministrazione effettuata;
date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;
Stato membro di vaccinazione
Member State of vaccination;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

(NColoro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del DL COVID, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

2. Certificazione verde Covid-19 di guarigione

Formato Cartaceo o digitale
Validità 6 mesi
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Contenuti minimi Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19
disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19
Data del primo test positivo
date of first positive test result;
Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione
Member State of test;
Struttura che ha rilasciato il certificato
certificate issuer;
Validità del certificato dal .. al:
certificate valid from…until;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

3. Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Formato Cartaceo o digitale
Validità 48 ore
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono il test molecolare e/o il test antigenico rapido, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Contenuti minimi

Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID 19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipologia di test effettuato
the type of test;
Nome del test
test name
Produttore del test
test manufacturer
Data e orario della raccolta del campione del test
date and time of the test sample collection;
Data e orario del risultato del test
date and time of the test result production
Risultato del test
result of the test;
Centro o struttura in cui è stato effettuato il test
testing center or facility;
Stato membro in cui è effettuato il test
Member State of test;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

Equivalenza Certificazioni verdi

Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal DL COVID.

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal DL COVID.

Le disposizioni di cui DL COVID sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l’emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, dell’innovazione tecnologica e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per il DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo.

Vedere articolo: https://www.certifico.com/news/274-news/13133-covid-19-digital-green-certificates

Con il medesimo decreto sono stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.

Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del DL COVID, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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