Sicurezza lavoro

CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

ID 22593 | 21.09.2024 / In allegato

Verbale di accordo - Roma 4 maggio 2022, tra Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.

I Premessa
II Art. 6 - Orario di lavoro
III Art. 15 - EVR (elemento variabile della retribuzione)
IV Art. 33 - Preavviso
V Art. 42 - Accordi locali
VI Art. 93 - Contratto a termine
VII Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
VIII Art. 103 - Decorrenza e durata
IX Protocollo formazione e sicurezza sul lavoro
X Gestione riserve
XI Capitolo commissioni

___________

Premesso

- che le Parti Sociali in data odierna hanno sottoscritto il presente rinnovo contrattuale nell’ambito di una fase in cui il settore Edile è in un periodo di espansione produttiva ma soggetto ad influenze endogene che ne variano il mercato di riferimento, ponendo, comunque, la Sicurezza, la Formazione e la qualificazione alla base dello stesso rinnovo;
- che le Parti ritengono imprescindibile premiare le imprese virtuose che garantiscono qualità del lavoro e adeguamenti alle normative attraverso forme di premialità in materia di formazione e sicurezza unitamente a interventi normativi la cui richiesta le Parti richiederanno congiuntamente presso le istituzioni competenti;
- che le Parti confermano e ribadiscono che il presente Contratto deve essere riconosciuto e applicato in tutte le Casse Edili/Edilcasse, impegnandosi a richiedere alla CNCE un costante monitoraggio nazionale;
concordano
- di impegnarsi ad armonizzare gli Statuti degli Enti unificati regionali/territoriali, laddove già esistenti, allo Statuto dell’Ente unico di Formazione e Sicurezza nazionale con la partecipazione di tutte le PPSS che compongono il Sistema bilaterale nazionale Edile:
di attivarsi congiuntamente al fine di definire valide proposte per l’introduzione di previsioni normative che regolamentino l’accesso alla professione in edilizia mediante l’individuazione di requisiti di qualificazione dell’imprenditore e dell’impresa in armonia con le previsioni normative in essere utili anche ai fini dello svolgimento di interventi agevolati da incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori tenendo conto anche di quanto previsto nel presente Accordo sulla formazione dei lavoratori dipendenti;
- di attivarsi al fine di avviare una politica attiva dei inserimento nel mondo del lavoro edile che faciliti e sia propedeutica all'inserimento nel settore dei giovani e giovanissimi, tramite il coinvolgimento e la valorizzazione degli enti bilaterali di settore, in un’ottica di riconoscimento, per sussidiarietà, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico nel biennio successivo la scuola media inferiore utilizzando e perfezionando il sistema dell'alternanza scuola/lavoro all'interno e con la collaborazione del comparto artigiano;
- di approvare in tempi brevi lo Statuto del Fondo FNAPE e di provvedere alla sua istituzione entro il 30/06//2022 impegnando, contestualmente, le Parti Sociali del settore alla condivisione del percorso di definizione delle aliquote Ape che dovrà tener conto delle risultanze e del gettito contabilizzato negli ultimi esercizi;
- di impegnarsi per l’immediata individuazione della “Casa della bilateralità Edile” nella quale trovano la corretta allocazione gli Enti nazionali bilaterali di settore;

Inoltre le Parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

1) promuovere l’introduzione di una normativa ad hoc finalizzata ad attuare un tempestivo aggiornamento dei prezzari alla luce dell’incremento dei costi connessi ai materiali ed alle difficoltà di reperimento delle attrezzature, con lo scopo di adeguare gli importi a base di gara degli appalti pubblici con gli attuali prezzi di mercato, consentendo allo stesso tempo anche un adeguamento flessibile delle relative condizioni contrattuali;
2) individuare soluzioni idonee a consentire un celere adeguamento dei prezzi dei contratti in corso con le stazioni appaltanti pubbliche, in modo da salvaguardare la regolare esecuzione dei contratti di appalto con particolare riguardo agli standard qualitativi delle opere, nonché per salvaguardare la continua attenzione a temi particolarmente sensibili quali la formazione e la sicurezza sul lavoro;
3) Introdurre strumenti che favoriscano l’inclusione delle Micro e Piccole Imprese nel mercato degli appalti pubblici assicurando, nella predisposizione dei bandi, il costante e ponderato equilibrio fra libertà d’impresa e tutela della manodopera prevedendo l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
4) emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera, negli appalti pubblici, non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi sulla sicurezza, a ribasso d’asta;
5) prevedere una disciplina normativa strutturale destinata ad assicurare la piena detassazione e decontribuzione della retribuzione connessa alle ore destinate alla formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte nell’ambito della bilateralità costituita dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
6) destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’Inps e non destinato a Fondartigianato, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia;
7) prevedere l’emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
8) ridurre l’aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, rendendola più coerente con le effettive esigenze del comparto e assicurando al contempo un più efficiente equilibrio tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i rispettivi trattamenti.
9) Reintrodurre l’articolo 29 del D.L. n.244/95 abrogato dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento alla riduzione annuale in misura pari all’ 11,50% dei premi Inail, al fine di sostenere il lavoro di qualità anche mediante l’implementazione di condizionalità volte ad escludere l’accesso a tale agevolazione per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione stessa;
10) Prevedere ulteriori risorse pubbliche da riconoscere alle imprese che si distinguono per il particolare impegno in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ispirate anche ad una logica di premialità per l’impegno profuso nella costante e virtuosa attenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo al contempo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa la possibilità di intervento nell’ambito della predetta premialità al fine di valorizzare le best practices.

Art. 6 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L. 15 marzo 1923. n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese a cui si applichi l’art. 29 della legge 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e le imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 (cinque) anni precedenti, in caso:

a) di lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali,
b) di rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l’attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es: lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.), potranno attivare un regime di orario, rispondente alle temporanee esigenze e prescrizioni sopra indicate nel rispetto dei limiti previsti dalla norma e dal presente articolo, con preventiva comunicazione, inviata alle tre organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle RSU/RSA, per il tramite delle associazioni imprenditoriali artigiane firmatarie del presente contratto.

La comunicazione dovrà contenere le ragioni che determinano la temporanea variazione dell’orario di lavoro contrattuale, l’inizio e la fine presunta, l’indicazione del cantiere, e il numero di maestranze impiegate.

A far data dalla ricezione della suddetta comunicazione le OO.SS. entro 7 (sette) gg possono richiedere l’attivazione di un confronto con l’impresa finalizzato ad analizzare le esigenze e le eventuali prescrizioni e a definire con accordo la conseguente organizzazione del lavoro.

Tale rimodulazione dell’orario non è ammessa nei periodi in cui l’impresa abbia attivato ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi metereologici.

Art. 42 - Accordi locali

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
[…]
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
[…]
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
[…]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
[…]
q) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[…]
Livello aziendale
[…]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane, alla determinazione delle prestazioni e delle premialità per i lavoratori e per le imprese;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale; 
[…]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40 e nel Protocollo Formazione e Sicurezza del presente Accordo;
6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
[…]
Dichiarazione a verbale
Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non, oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Sono fatti salvi gli Accordi territoriali in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Protocollo Formazione e Sicurezza

Formazione e Inquadramento

In coerenza con quanto già condiviso tra le parti, si ribadisce che il comparto Artigiano e della Piccola e Media impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell’attività lavorativa e dell’organizzazione aziendale.

Le parti condividono, altresì, la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori assunti e da assumere.

Per tali ragioni Formedil - Ente Unico nazionale Formazione e Sicurezza (d'ora in poi Formedil) è chiamato a riconoscere attraverso specifiche linee di intervento le peculiarità che differenziano l’approccio al lavoro dell’impresa artigiana sia sul tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro che sulla formazione.

Formedil in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie, definirà, di concerto con le Parti sociali, raccogliendo e valorizzando anche le esperienze maturate nel territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle Imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione ecc.

Successivamente la predisposizione del CFN, tutto il sistema bilaterale edile territoriale, dovrà obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa in tempi celeri e in piena sinergia con gli enti unificati di settore presenti nella stessa Regione.

Le parti stabiliscono, a far data dal 1/10/2022 un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (cosi come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale edile e in regola con i versamenti.

Per le medesime imprese sono altresì gratuiti, i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti attraverso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata di sabato, esonerando l’impresa dalla corresponsione dello straordinario e dal versamento in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando il riconoscimento della retribuzione.

Le Parti si attiveranno affinché idonee linee di finanziamento progettuali siano rivolte alle imprese edili iscritte a Fondartigianato, anche al fine di una possibile integrazione con le attività che le scuole edili territoriali promuoveranno in relazione al CFN.

A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell’ente, entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.

Per i territori in cui il contributo per l’ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’l°/o, a decorrere dalla predetta data del 1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale.

Sulla base dell’aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un “format” unico per tutto il territorio nazionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del CCNL vigente, si aggiunge all’art.40 il seguente paragrafo: “Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino, mediante il sistema bilaterale edile, con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante, previsto dall’offerta formativa vigente delle singole scuole integrata e aggiornata dal CFN, verrà assegnato:

All’operaio comune con almeno un’anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasse, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato;

All’operaio già inquadrato nel livello qualificato, con almeno un’anzianità certificata di 48 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasse, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato.

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili/Edilcasse, in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

Figura del Mastro Formatore Artigiano e sgravi contributivi.

Le parti concordano sulla necessità di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti previsto dalla bilateralità edile nell'ottica di un percorso di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

A tal fine le parti riconoscono ad una specifica figura, identificata nel “Mastro Formatore Artigiano” (MfA) e coincidente con il titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa (così come individuato dall’ art.2 della L.463/1959), la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori verso i propri lavoratori.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari, possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forni giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;
2) essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;
3) essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al 03 e applicare il presente CCNL;
4) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l’accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 341/95;
5) essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
6) di avere adeguata capacità tecnico - finanziaria - organizzativa;

La formazione erogata dal MfA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti; in merito all’addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore, il MfA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.

L’istruttoria per la qualifica di MfA sarà in capo alla Cassa Edile/Edilcassa presso la quale l’impresa è iscritta, attraverso la verifica della certificazione per il riconoscimento dei requisiti definiti contrattualmente; la Cassa edile/Edilcassa trasmetterà, laddove positiva, l’istruttoria al Formedii, che redigerà e aggiornerà un elenco dei MfA, al fine di costituire una banca dati nazionale dei Mastri formatori Artigiani edili; tale elenco sarà trasmesso semestralmente alle Scuole-Cpt territoriali di riferimento.

Con cadenza triennale, l’Ente paritetico territoriale, organizzerà, per i MfA, un corso di 4 ore per l’aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge. Il corso concorrerà all’aggiornamento obbligatorio nel caso il MfA ricopra il ruolo di RSPP.

Nel caso il MfA abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti all’interno del corso stesso e la scuola edile/ente unificato territoriale certifichi la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso effettuato, attraverso la verifica finale per l’attestazione, il passaggio al livello superiore sarà riconosciuto entro 90 giorni dal termine del corso.

Al verificarsi di tale situazione è riconosciuto, per il periodo intercorrente l’assegnazione della qualifica e un " massimo di 18 mesi dal termine del corso, una riduzione del contributo alla formazione che l’impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile/Edilcassa a cui è iscritta. La definizione di tale riduzione è demandata alla contrattazione territoriale di secondo livello.

L’attestazione della formazione pratica del MfA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).

Le parti condividono altresì che, a seguito del processo di aggiornamento dei profili professionali e dei fabbisogni formativi si dovrà aver cura, nella conseguente programmazione e realizzazione delle attività formative sul territorio, che venga individuato ruolo e spazio anche per la figura del MfA.

Le Parti danno mandato all’Ente unificato formazione e Sicurezza di attivare tutto quanto necessario per dare situazione a quanto previsto dal presente Protocollo.

Disposizioni in materia di premialità contributiva per le imprese per favorire i processi di qualificazione del personale dipendente.

Le Parti concordano sulla necessità di favorire i processi di qualificazione del personale dipendente. A tal fine condividono che la contrattazione di secondo livello preveda meccanismi premiali a favore delle imprese che riducono la permanenza dei propri dipendenti al 1° livello e che denunciano tutte le ore lavorabili in Cassa Edile/Edilcassa.

La premialità, che sarà determinata a livello territoriale, avverrà mediante una riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denuncino in Cassa Edile/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza A da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello.

Borsa Lavoro

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, del CCNL.

Salute e sicurezza.

Le Parti, ribadendo che sono orientate a rafforzare la loro attenzione sul tema della prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento; tale obbligo è condizione fondamentale per beneficiare della decontribuzione sulla quota relativa agli RLST.

Formazione su salute e sicurezza

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Resta ferma la diversa periodicità stabilità per il dirigente (di cui all’art. 2 comma 1, lett. d) del D.lgs. 81/2008) e per il preposto.

Sorveglianza sanitaria

Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali nel settore delle costruzioni concordano che presso il Formedil sarà istituita una commissione nazionale per la predisposizione di un progetto nazionale straordinario sulla sorveglianza sanitaria da definire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Carta di identità Professionale Edile (CIPE)

Per sostenere i percorsi formativi e professionalizzanti dei lavoratori del settore e per proseguire nella diffusione della sicurezza e regolarità, le Parti convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, la Carta di identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore.

La CIPE conterrà almeno i dati relativi ai corsi formativi effettuati dal dipendente presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
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