Sicurezza lavoro

Raccomandazione 2003/670/CE

Raccomandazione 2003 670 CE

Raccomandazione 2003/670/CE / Malattie professionali

Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali [notificata con il numero C(2003) 3297]

GU n. L 238/28 del 25/09/2003

...

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali.

(2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano.

(3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.

(4) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.

(5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco sulla governance europea. In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.

(6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

(7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.

(8) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, ha il compito, fra l'altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l'Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell'ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I;

2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II;

3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell'elenco di cui all'allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I;

5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

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ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

100 Acrilonitrile

101 Arsenico o suoi composti

102 Berillio (glucinio) o suoi composti

103.01 Ossido di carbonio

103.02 Ossicloruro di carbonio

104.01 Acido cianidrico

104.02 Cianuro e suoi composti

104.03 Isocianati

105 Cadmio o suoi composti

106 Cromo o suoi composti

107 Mercurio o suoi composti

108 Manganese o suoi composti

109.01 Acido nitrico

109.02 Ossido di azoto

109.03 Ammoniaca

110 Nichel o suoi composti

111 Fosforo o suoi composti

112 Piombo o suoi composti

113.01 Ossidi di zolfo

113.02 Acido solforico

113.03 Solfuro di carbonio

114 Vanadio o suoi composti

115.01 Cloro

115.02 Bromo

115.04 Iodio

115.05 Fluoro o suoi composti

116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina

117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici

118 Alcool butilico, metilico e isopropilico

119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo

120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene

121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesanone

122 Esteri organofosforici

123 Acidi organici

124 Formaldeide

125 Nitroderivati alifatici

126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6)

126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12)

126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene

127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi

128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri

128.05 Benzochinoni

129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati

129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati

130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici

130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi

131 Antimonio e derivati

132 Esteri dell'acido nitrico

133 Acido solfidrico

135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:

201.01 Alla fuliggine

201.03 Al catrame

201.02 Al bitume

201.04 Alla pece

201.05 All'antracene o ai suoi composti

201.06 Agli oli e ai grassi minerali

201.07 Alla paraffina grezza

201.08 Al carbazolo o ai suoi composti

201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile

202 Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci

3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci

301 Malattie dell'apparato respiratorio e cancri

301.11 Silicosi

301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare

301.21 Asbestosi

301.22 Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto

301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati

302 Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale

303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati

304.01 Alveoliti allergiche estrinseche

304.02 Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa

304.04 Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite

304.05 Siderosi

305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno

304.06 Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto

307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori

308 Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti

310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas

4 Malattie infettive e parassitarie

401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali

402 Tetano

403 Brucellosi

404 Epatite virale

405 Tubercolosi

406 Amebiasi

407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione

5 Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche

502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti

503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo

504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche

505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche

505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche

506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione

506.11 Borsite pre e sottorotulea

506.12 Borsite oleocranica

506.13 Borsite della spalla

506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee

506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo

506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee

506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata

506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione

506.45 Sindrome del canale carpale

507 Nistagmo dei minatori

508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo

2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

2.101 Ozono

2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I

2.103 Difenile

2.104 Decalina

2.105 Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati

2.106 Ossido di difenile

2.107 Tetraidrofurano

2.108 Tiofene

2.109 Metacrilonitrile

Acetonitrile

2.111 Tioalcoli

2.112 Mercaptani e tioeteri

2.113 Tallio o suoi composti

2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I

2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I

2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I

2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I

2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I

2.119 Furfurolo

2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati

2.121 Argento

2.122 Selenio

2.123 Rame

2.124 Zinco

2.125 Magnesio

2.126 Platino

2.127 Tantalio

2.128 Titanio

2.129 Terpeni

2.130 Borani

2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla

2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali

2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina

2.160 Ossido di silicio

2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci

2.190 Dimetilformammide

2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I

2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci

2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo

2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all'esposizione

- alla fuliggine

- al catrame

- al bitume

- alla pece

- all'antracene o suoi composti

- agli oli e grassi minerali

2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali

2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche

2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I

2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I

2.401 Malattie parassitarie

2.402 Malattie tropicali

2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici

2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose

2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo

2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali

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