Sicurezza lavoro

Direttiva 2009/148/CE

Direttiva 2009 148 CE

Direttiva 2009/148/CE / Amianto lavoro

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

GU L330/228 del 16.12.2009

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Testo consolidato CE 2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 25.7.2019)

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Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS;

b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;

c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS;

d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS;

e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS;

f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all’amianto non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

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Armonizzazione norme in materia di protezione dei lavoratori dall'amianto

Con la direttiva 2009/148/CE L’Unione europea ha codificato in un unico provvedimento le regole recate dalla direttiva 83/477/CE e successivi quattro omonimi provvedimenti di modifica.

Molte delle nuove norme introdotte da questa norma comunitaria in Italia sono già in vigore da anni:

Legge 27 Marzo 1992, n. 257 (recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto),
- D.P.R. 8 Agosto 1994 (piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento amianto)
- Decreto 6 Settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche cessazione amianto)
- Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66 (Attuazione della direttiva 97/42/CE amianto lavoro)
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza)

e altre norme che nel tempo sono state abrogate.

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Direttiva 2009/148/CE | Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023

Cover SMALL Direttiva 2009 148 CE

Testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L330/228 del 16.12.2009), contenente le modifiche disposte dalla/dal:

1. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023). Entrata in vigore: 20.12.2023. Attuazione direttiva: 21.12.2025

La Direttiva (UE) 2023/2668 stabilisce che fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, mentre entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

2. Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198/241 25.7.2019).

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