Legge 5 febbraio 1992 n. 122
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
GU n.41 del 19-2-1992
Entrata in vigore della legge: 05/03/1992
Art. 1. Attivita' di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.
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Aggiornamenti all'atto:
18/05/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in SO n.74, relativo alla G.U. 18/05/1992, n.114)
29/03/1993 - DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82 (in G.U. 29/03/1993, n.73) , convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 (in G.U. 28/5/1993, n. 123)
18/06/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 387 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141)
20/01/1996 - LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 (in G.U. 20/01/1996, n.16)
30/09/1996 - LEGGE 26 settembre 1996, n. 507 (in G.U. 30/09/1996, n.229)
23/10/1996 - DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996, n.249) , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n. 300)
21/11/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 (in G.U. 21/11/2000, n.272)
09/02/2012 - DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33)
21/12/2012 - LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224 (in G.U. 21/12/2012, n.297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 3.
29/03/1993 - DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82 (in G.U. 29/03/1993, n.73) , convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 (in G.U. 28/5/1993, n. 123)
18/06/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 387 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141)
20/01/1996 - LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 (in G.U. 20/01/1996, n.16)
30/09/1996 - LEGGE 26 settembre 1996, n. 507 (in G.U. 30/09/1996, n.229)
23/10/1996 - DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996, n.249) , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n. 300)
21/11/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 (in G.U. 21/11/2000, n.272)
09/02/2012 - DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33)
21/12/2012 - LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224 (in G.U. 21/12/2012, n.297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 3.