Regio Decreto 18 giugno 1899 n. 233
Che stabilisce i requisiti da richiedersi pel personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, incaricato di eseguire ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei Regolamenti preventivi per le imprese, industrie e costruzioni.
(GU n.150 del 28.06.1899)
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Art. 1.
Coloro che fanno parte del personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, potranno essere delegati ad eseguire ispezioni ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, quando in essi concorrano le condizioni seguenti:
1° abbiano conseguito la laurea d'ingegnere od ottenuto il diploma di licenza da una delle Scuole industriali di Fermo, Napoli (Alessandro Volta) a Vicenza e da quelle altre che fossero riconosciute in seguito come superiori dal Governo;
2° abbiano frequentato, sia nella Scuola d'applicazione che in quella industriale, il corso di tecnologia meccanica o di meccanica applicata alle macchine;
3° abbiano fatto pratica in uno Stabilimento industriale almeno per due anni se ingegneri, o per quattro, se licenziati da una Scuola industriale riconosciuta come superiore dal Governo;
4° non esercitino direttamente o indirettamente, ma rappresentino aziende industriali o commerciali.
Art. 2.
Qualora le ispezioni debbano avere per oggetto esclusivamente le imprese di costruzione, non è necessaria la condizione di cui nel n. 2 del procedente articolo e la pratica dovrà essere stata fatta in lavori di costruzione per gli stessi periodi di tempo indicati nel n. 3 dell'articolo medesimo, secondoché si tratti di ingegneri o di licenziati da una delle Scuole industriali indicate nel n. 1 dell'articolo 1°.
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