Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)
Omiss…
Art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: “Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente” e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “In esito alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonchè definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.” 3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante “Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt”.
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.
CEI 8-6
Dalla LEGGE 105/49 al DL 24/1/2012 passando per la CEI 8-6
Tutto nasce da una direttiva europea del 1990 (Cenelec HD 472) che intende standardizzare i valori di tensione nominale in tutto il territorio europeo ai valori sopracitati.
Nel documento era previsto un periodo transitorio che doveva concludersi nel 2003.
Nel 2003 pochi paesi si erano adeguati, ed è sopraggiunta così una proroga che sposta la scadenza al 2008 (HD 472 S1/EC:2002).
Nel febbraio 2005 sono state pubblicate le varianti V1 alla CEI 8-6 ed alla CEI 110-22 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica" (La Norma CEI 8-6 "Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione" stabilisce i valori nominali della tensione nominale: 400 V fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori; 230 V fra fase e neutro e 400 V fra le fasi per le reti trifasi a quattro conduttori).
Fino ad oggi i Distributori potevano ancora seguire la Legge 105/49 ("Normalizzazione delle reti di distribuzione a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000 V" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie ordinaria - n. 81, 8 aprile 1949), stabilisce: Art. 1 - " Tensioni nominali": I valori nominali delle tensioni delle reti di distribuzione fra i 100 e i 1.000 V, sono fissati in 125 e 220 V nei circuiti monofasi e in 125- 220, 220-380 V (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi).
Da oggi non sarà più possibile. 230/400 Volt per tutti.