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Decreto interministeriale 6 aprile 2022

Decreto interministeriale 6 aprile 2022

Decreto interministeriale 6 aprile 2022 - Attuazione articolo 124 co. 12 Dlgs 101/2020

ID 16344 | 07.04.2022 / Decreto in allegato - Attesa pubblicazione in GU

Decreto interministeriale 6 aprile 2022 recante “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 124 co. 12 - Esposizioni accidentali o di emergenza

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.

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Il Ministro dell’Interno
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Ministro della salute
il Ministro della transizione ecologica

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che stabilisce che il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è rinominato «Ministero della transizione ecologica» e che la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico (ora della transizione ecologica), sentito il Dipartimento della protezione civile, sono stabiliti le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è espresso con nota n. 53100 del 7 dicembre 2021;
Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota n. 385-P del 20 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022

DECRETA

Art. 1 (Obiettivi)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all'attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 3 (Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell’esposizione di emergenza)

1. Durante una situazione di esposizione di emergenza l'intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito della preparazione all’emergenza, compresi:
a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l'esposizione;
b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente;
c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento;
d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Art. 4 (Attività su scenari di intervento)

1. Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono:
a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo;
b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all'ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi;
c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;
d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti;
e) la delimitazione delle aree contaminate;
f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;
g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento;
h) la bonifica di ambienti contaminati.

Art. 5 (Valutazione dello scenario operativo)

1. Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.

Art. 6 (Misure protettive per la gestione dell’emergenza)

1. Sono considerate misure protettive efficaci per la gestione dell’emergenza:
a) l'applicazione dei principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza, come indicati dall’articolo 173 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) la delimitazione e suddivisione dell’area operativa, all’interno della quale è presente una condizione che possa determinare un’esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le diverse categorie;
c) l’impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
d) il monitoraggio ambientale dell'area operativa;
e) il controllo dell’esposizione professionale o accidentale degli addetti all'emergenza che accedono all’area operativa;
f) la sorveglianza degli accessi all’area operativa;
g) l’applicazione di tecniche operative che non espongono direttamente gli operatori agli effetti delle radiazioni, anche mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.

Art. 7 (Strategie di gestione dell'emergenza)

1. Sono considerate strategie e azioni efficaci per la gestione dell’emergenza:
a) la predisposizione da parte della Prefettura dei piani di emergenza per le installazioni e gli impianti, nei casi previsti dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare», con i contenuti previsti dall'Allegato XXXII dello stesso decreto;
b) la capacità di condividere da parte del responsabile della segnalazione dell’emergenza, nell’immediatezza, tutte le informazioni finalizzate alla gestione dell’intervento con il Comando dei vigili del fuoco, la Prefettura, la Questura, il Servizio di emergenza sanitaria 118, l’ARPA/APPA e il Sindaco;
c) l'adozione di un modello di intervento in grado di assicurare la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti impegnati nell’emergenza e lo svolgimento coordinato delle attività operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in capo al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, con l’attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno fare riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani di emergenza; per la gestione delle operazioni il direttore tecnico dei soccorsi si avvale dell’esperto di radioprotezione dell’esercente, anche riguardo al controllo dell'esposizione professionale e accidentale di emergenza;
d) la definizione di specifiche misure protettive, anche comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti della popolazione, nonché di informazione pubblica;
e) l’impiego delle squadre speciali di intervento laddove previsto nei piani di emergenza indicati dal Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 8 (Squadre speciali di intervento)

1. Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili. 
3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza che, in relazione all'attività cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del personale non facente parte dei nuclei di intervento N-R, in ottemperanza all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le misure idonee ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020. In caso di avvenuta esposizione di emergenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 124, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, tale personale è comunque sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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