Decreto interministeriale 27 marzo 2013
Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo
(G.U. 12 aprile 2013 n. 86)
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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto
Il Ministro della salute
II Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Visto
l'Art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di seguito D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificita dell'attivita esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giomate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu rappresentative del settore sul piano nazionale;
Considerato
l'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu rappresentative del settore sul piano nazionale;
DECRETA
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giomate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
2. 11 presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all' articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attivita di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Art. 2 (Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)
1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validita biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessita di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessita di ulteriori accertamenti medici.
3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
4. II datore di lavoro e tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.
5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non e tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
Art. 3 (Semplificazioni in materia di informazione e formazione)
1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.
II presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
II Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Modifiche d'interesse
Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
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