Sicurezza lavoro

Decreto direttoriale n. 79 del 22 agosto 2024

DD n  79 del 22 agosto 2024

Decreto direttoriale n. 79 del 22 agosto 2024 / Iscrizione O.P.N.C.

ID 22470 | 26.08.2024

Decreto direttoriale n. 79 del 22 agosto 2024 - Iscrizione dell’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” e della “Rete O.P.N.C.” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al DM n. 171/2022

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.”, con sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52, è iscritto al numero 23 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

2. Sono iscritte al medesimo n. 23 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici anche le sedi operative della “Rete O.P.N.C.” di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“O.P.N.C. - Organismo Paritetico Nazionale Confapi - in sigla O.P.N.C.” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio dell’intera “Rete O.P.N.C.”.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Fonte: MLPS

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