Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale MLPS n. 45 del 05 aprile 2023

DD MLPS n  45 del 05 aprile 2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 45 del 05 aprile 2023 / Aggiornamento Gruppo tecnico ponteggi

ID 19375 | 05.04.2023

Decreto Direttoriale n.45 del 05 aprile 2023 - Aggiornamento della composizione del Gruppo tecnico ponteggi

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Articolo 1 (Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L’Ing. Mariella Chiurazzi è nominata, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, componente in seno al Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Note
Circolare MLPS 27 agosto 2010, n. 29 - Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Circolare MLPS 8 giugno 2010, n. 18 - Articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi.
Decreto direttoriale MLPS 16 marzo 2017, n. 13/2017 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
Decreto direttoriale MLPS 25 settembre 2020, n. 55 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Fonte: MLPS

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