Decreto Direttoriale 29 novembre 2004
IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959/ n° 128 al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO l'articolo 83 del D.P.R. n.886 del 1979 con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Commissione consultiva incaricata di rendere pareri obbligatori previsti dagli articoli 81 e 82 dello stesso D.P.R. e pareri facoltativi sull'intera materia oggetto delle citate disposizioni;
VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 624 del 25.11.96 con il quale è previsto che gli impianti di tipo speciale incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del D.P.R. n.886 del 1979;
CONSIDERATA l'assenza di norme italiane vigenti per gli impianti di perforazione e di tipo speciale incorporati in macchine operatrici;
ACQUISITO il parere positivo della citata Commissione Consultiva nella riunione del 2 giugno 1999, espresso in base alle conclusioni dell'esame effettuato da un gruppo di lavoro istituito allo scopo in seno alla citata Commissione consultiva, sulla scorta delle istanze presentate da varie Società di titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi e fluidi geotermici, nonché da Società fornitrici di servizi a detti titolari.
DECRETA
Art. 1
Sono riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624:
a) le norme straniere emanate dell'American Petroleum Institute-API di cui all'elenco riportato nell'allegato I al presente decreto;
b) le specifiche del costruttore relative ad impianti di tipo speciale purché accompagnate da criteri di costruzione, uso, manutenzione ed esercizio ed emanate da Ditta costruttrice della quale sia accertata la capacità tecnica, in quanto specializzata a produrre attrezzature correntemente impiegate nell'ambito della ricerca e coltivazione di idrocarburi e fluidi geotermici e soggette a certificazione da parte di enti riconosciuti.
Art 2
E' fatto salvo l'istituto della deroga prevista dall'articolo 81 del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 per gli impianti non riconosciuti di tipo speciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma 29 Novembre 2004
Il Direttore Generale: GARRIBBA
ALLEGATO I
Tipo di impianto | Norma di riferimento | Note |
torre di perforazione e sue sottostrutture | API serie 4F e 4G | |
argano principale di perforazione (drawwork) e suoi ausiliari (sistemi frenanti, circuiti di raffreddamento, cambio, fine corsa) | API serie RP 7L (1) | (1) definiscono i criteri di ispezione e di esercizio |
componenti del sistema di sollevamento della batteria di perforazione ( ancora di capo morto, taglia fissa, taglia mobile, gancio) | API serie 8 | |
cavi speciali del sistema di perforazione | API serie 9 | |
sistemi motrici della batteria di perforazione (tavola rotante e top drive) | API serie RP 7L (1) | (1) definiscono i criteri di ispezione e di esercizio |
sistemi di controllo delle eruzioni del pozzo (BOP) e loro unità di controllo | API serie 6A, 16 A e 16D |
Art. 30 (Disposizioni specifiche)
1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresi' essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonche' rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, nn. 675 e 727, nonche' alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.
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