Sicurezza lavoro

Decreto 20 settembre 2016

Decreto 20 settembre 2016 Min. Salute

Individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.

(GU n.247 del 21.10.2016)
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Art. 1
1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è individuato come segue:

1) negli uffici centrali dell’amministrazione: il Direttore generale dell’organizzazione e del bilancio;
2) negli uffici USMAF-SASN di cui all’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell’ufficio, anche con riferimento al personale di cui all’art. 3, comma 1, ultima parte, di cui si avvale l’Ufficio 10 della medesima Direzione generale;
3) negli uffici UVAC-PIF di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell’ufficio.
2. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, numeri 2) e 3) risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.
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Segue in allegato

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