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Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

Decreto 17 gennaio 1997 n  58 Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro

Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

(GU n.61 del 14.03.1997)

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanita' pubblica e veterinaria.

2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita' soggette a controllo.

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarita' rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualita' degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessita' di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attivita' e collabora con altre figure professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della propria attivita' professionale.

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita' di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e' richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita' professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK

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