Sicurezza lavoro

Decreto 16 novembre 2017

Formazione codice IGF

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF

Decreto 16 Novembre 2017

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per il personale marittimo in servizio su navi soggette all’applicazione del codice IGF e su navi non soggette all’applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di infiammabilità come definiti nel codice IGF.

2. Il corso definisce le conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione, funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilità, nonché la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla movimentazione, allo stoccaggio e all’utilizzo degli stessi come combustibili, in conformità a quanto previsto dalla regola V/3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata e la corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi soggette all’applicazione del codice IGF;
b) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi non soggette all’applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL o altri combustibili con basso punto di infiammabilità come definiti nel codice IGF.

2. Prima di essere destinati a specifici compiti a bordo di una nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono ricevere una formazione adeguata in relazione alle loro capacità, compiti e responsabilità.

3. Tutti i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto, devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilità in condizioni di normalità e di emergenza come specificato alla regola I/14, paragrafo 1.5 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e all’art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 3. Conseguimento dell’addestramento di base

1. Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all’utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, deve essere in possesso di un certificato di addestramento di base per poter prestare servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto.

2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di base di cui al comma 1, oltre ad aver completato favorevolmente i corsi relativi all’addestramento di base (Basic training) e antincendio avanzato, deve soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

a) aver completato favorevolmente l’addestramento di base per il personale in servizio su navi soggette al presente decreto in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo art. 5; oppure
b) essere in possesso di un certificato di addestramento di base o avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla regola V/1-2, paragrafo 2 e 5, o di cui alla regola V/1-2, paragrafo 4 e 5.

GU Serie generale - n. 282 del 02.12.2017

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