Bozza di DDL Revisione Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008
Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori
Disponibile presso gli Atti del Senato una prima Bozza di DDL per la Revisione sostanziale del D. Lgs. 81/2008.
Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
In breve sintesi:
1. Semplificazione struttura:
L'impianto si ridurrebbe notevolmente sul numero degli Articoli e sulla struttura che dovrebbe essere meno rigida del D.Lgs. 81/2008.
2. Norme più flessibili:
Il datore di lavoro adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottando ed efficacemente attuando le migliori soluzioni tecniche ed organizzative disponibili, contenute nelle pertinenti “norme tecniche”, “linee guida” o “buone prassi” o nelle indicazioni delle associazioni professionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché validate dalla Commissione nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
3. Adozione di MOGSL come adempimento obblighi sicurezza
L’adempimento si considera ottemperato in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. Certificazione di medici e Professionisti sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda:
Il datore di lavoro può chiedere a un medico del lavoro o a un professionista competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti previsti, di certificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione da essa previste.
5. Abilitazioni Professionisti competenti sicurezza:
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni unicamente gli iscritti all’elenco nazionale dei professionisti competenti in materia di sicurezza del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’elenco nazionale è composto da sezioni riservate a professionisti appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i medici del lavoro, e da sezioni riservate a professionisti non appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
I criteri per l’iscrizione all’elenco, che devono comprendere il possesso di adeguata esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per il mantenimento dell’iscrizione sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Periodo transitorio:
Per un periodo di tre anni successivo alla entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro può dimostrare, in tutto o in parte, di avere adempiuto ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e i relativi provvedimenti di attuazione.
- Bozza del del DDL in allegato (18.09.2016)
- Atto depositato (01.12.2016)