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14° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche


14° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

20 Settembre 2017

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 78 del 20 Settembre 2017
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Art. 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per un quinquennio decorrente dalla di scadenza delle rispettive iscrizioni:
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Art. 2 (Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 9 settembre 2016, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione:
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Art. 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, limitatamente alle iscrizioni in scadenza al 18 settembre 2017, al fine di garantirne la continuità operativa, ai soggetti di cui al presente articolo è temporaneamente prorogata per un periodo non superiore a sessanta giorni la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:
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Art. 4 (Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è adottato l'elenco aggiornato, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, allegato al presente decreto.
Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 9 settembre 2016.
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Art. 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011.
Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

5. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I.. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sui sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Fonte: MLPS

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