Sicurezza lavoro
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D.P.R. 435/1991

D P R  435 1991

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 / Consolidato 10.2022

Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 

(GU n.17 del 22.01.1992 - SO n. 12)

Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992
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In allegato testo consolidato 10.2022 (ultimo data news)
 
Modifiche/abrogazioni:
 
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347 (in SO n.87, relativo alla G.U. 08/06/1994, n.132) 
- D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445 (in G.U. 23/12/1998, n.299)
- Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 (in SO n.29, relativo alla G.U. 12/02/2000, n.35) 
D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 (in SO n.123, relativo alla G.U. 15/07/2005, n.163) - Testo consolidato 2019
D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) - Testo consolidato 05.2022
DPR 19 luglio 2022 n. 148 (in GU n. 237 del 10.10.2022) - Testo consolidato 10.2022
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Articolato nativo


Art. 1. Denominazioni e definizioni.
Art. 2. Limiti e modalità di applicazione del regolamento.
Art. 3. Aumento di passeggeri. Estensione di navigazione.
Art. 4. Navi ad uso privato.
Art. 5. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
Art. 6. Navi con caratteristiche nuove.
Art. 7. Riparazioni, modifiche e trasformazioni.
Art. 8. Equivalenze.
Art. 9. Esenzioni.
Art. 10. Norme varie.
Art. 11. Tipi di navi.
Art. 12. Specie di navigazione.
Art. 13. Abilitazione di una nave a determinati servizi.
Art. 14. Viaggi oltre i limiti di abilitazione.
Art. 15. Tipo approvato.
Art. 16. Prove di navigazione.
Art. 17. Tipi di visite.
Art. 18. Esecuzione delle visite.
Art. 19. Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti.
Art. 20. Visite nei porti esteri.
Art. 21. Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità.
Art. 22. Visite iniziali.
Art. 23. Visita iniziale per la navigabilità.
Art. 24. Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi apparati motori.
Art. 25. Visite periodiche e visite intermedie.
Art. 26. Visite periodiche ai galleggianti.
Art. 27. Visite occasionali.
Art. 28. Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali.
Art. 29. Accertamenti per le annotazioni di sicurezza.
Art. 30. Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo.
Art. 31. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili.
Art. 32. Mantenimento delle condizioni dopo le visite.
Art. 33. Controlli.
Art. 34. Controllo speciale a navi nucleari.
Art. 35. Piani da presentare alla commissione di visita.
Art. 36. Certificati.
Art. 37. Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri.
Art. 38. Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico.
Art. 39. Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare.
Art. 40. Rapporto di sicurezza per le navi nucleari.
Art. 41. Manuale di esercizio per le navi nucleari.
Art. 42. Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico.
Art. 43. Oggetto del certificato di esenzione.
Art. 44. Oggetto del certificato di idoneità.
Art. 45. Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri.
Art. 46. Oggetto delle annotazioni di sicurezza.
Art. 47. Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche.
Art. 48. Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza.
Art. 49. Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza.
Art. 50. Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati.
Art. 51. Modelli dei certificati.
Art. 52. Affissione a bordo dei certificati.
Art. 53. Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati.
Art. 54. Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera.
Art. 55. Dichiarazione di "tipo approvato".
Art. 56. Robustezza strutturale.
Art. 57. Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri.
Art. 58. Paratie stagne.
Art. 59. Doppio fondo.
Art. 60. Stabilità della nave allo stato integro.
Art. 61. Stabilità in allagamento.
Art. 62. Prova di stabilità.
Art. 63. Istruzioni sulla stabilità.
Art. 64. Dispensa dalla prova di stabilità.
Art. 65. Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo.
Art. 66. Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale.
Art. 67. Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico.
Art. 68. Draghe e bettoline portafango.
Art. 69. Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero.
Art. 70. Mezzi di governo.
Art. 71. Armamento marinaresco.
Art. 72. Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio.
Art. 73. Trasmissione d'ordini dal ponte di comando.
Art. 74. Posizione delle installazioni di emergenza.
Art. 75. Lampada per segnalazioni diurne.
Art. 76. Scaletta per piloti.
Art. 77. Strumenti per la determinazione della stabilità e della robustezza dello scafo.
Art. 78. Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico.
Art. 79. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione.
Art. 80. Mezzi di marcia indietro.
Art. 81. Punto di infiammabilità del combustibile liquido.
Art. 82. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione.
Art. 83. Criterio generale per la protezione contro gli incendi.
Art. 84. Navi da passeggeri.
Art. 85. Navi da carico.
Art. 86. Navi da passeggeri.
Art. 87. Navi da carico.
Art. 88. Norme addizionali.
Art. 89. Scale, corridoi e porte di sfuggita.
Art. 90. Equipaggiamenti da vigile del fuoco.
Art. 91. Stazione antincendio.
Art. 92. Squadra dei vigili del fuoco.
Art. 93. Criterio generale sui mezzi di salvataggio.
Art. 94. Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio.
Art. 95. Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio.
Art. 96. Deroghe.
Art. 97. Controlli iniziali e visite.
Art. 98. Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato.
Art. 99. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 100. Controllo delle cassette per corredo farmaceutico.
Art. 101. Disposizioni per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986.
Art. 102. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale.
Art. 103. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio.
Art. 104. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera.
Art. 105. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale.
Art. 106. Cinture di salvataggio.
Art. 107. Salvagente anulari e relative boette luminose.
Art. 108. Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso.
Art. 109. Apparecchio lanciasagole.
Art. 110. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 111. Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio.
Art. 112. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 113. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate.
Art. 114. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate.
Art. 115. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.
Art. 116. Cinture di salvataggio.
Art. 117. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio.
Art. 118. Salvagente anulari e relative boette luminose.
Art. 119. Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso.
Art. 120. Apparecchio lanciasagole.
Art. 121. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 122. Dispositivo di sganciamento per le zattere di salvataggio.
Art. 123. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 124. Criterio generale di sicurezza.
Art. 125. Esenzioni.
Art. 126. Visite.
Art. 127. Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse.
Art. 128. Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento.
Art. 129. Certificati.
Art. 130. Ascensori per persone.
Art. 131. Radar.
Art. 132. Girobussola.
Art. 133. Ecoscandaglio.
Art. 134. Manutenzione e difetti di funzionamento.
Art. 135. Uso del pilota automatico.
Art. 136. Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche.
Art. 137. Tabelle bussole.
Art. 138. Bussola magnetica normale.
Art. 139. Bussole magnetiche di governo.
Art. 140. Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche.
Art. 141. Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche dalle stesse.
Art. 142. Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni.
Art. 143. Altri strumenti di ausilio alla navigazione.
Art. 144. Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale.
Art. 145. Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea e locale.
Art. 146. Dotazione degli apparati motori.
Art. 147. Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove.
Art. 148. Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche.
Art. 149. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche.
Art. 150. Obbligo del ricevitore radiofonico.
Art. 151. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche.
Art. 152. Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche.
Art. 153. Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida.
Art. 154. Esenzioni.
Art. 155. Requisiti tecnici.
Art. 156. Precauzioni speciali contro gli incendi.
Art. 157. Servizio di ascolto radiotelegrafico.
Art. 158. Servizio di ascolto radiotelefonico.
Art. 159. Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche.
Art. 160. Giornale radiotelegrafico.
Art. 161. Giornale radiotelefonico.
Art. 162. Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico.
Art. 163. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica.
Art. 164. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica.
Art. 165. Ora di riferimento della stazione radioelettrica.
Art. 166. Altri obblighi.
Art. 167. Impianti non obbligatori.
Art. 168. Servizio meteorologico.
Art. 169. Cisterne del carico ed altri locali pericolosi.
Art. 170. Impianto elettrico.
Art. 171. Protezione contro gli incendi.
Art. 172. Postazioni per elicotteri.
Art. 173. Mezzi di salvataggio.
Art. 174. Limitazione del numero delle persone a bordo.
Art. 175. (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli).
Art. 176. (Certificazione per il trasporto di autoveicoli).
Art. 177. Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio.
Art. 178. Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore.
Art. 179. Dispositivi di sganciamento.
Art. 180. Navi usate occasionalmente come rimorchiatori.
Art. 181. Navi rimorchiate.
Art. 182. Applicazione.
Art. 183. Protezione contro gli incendi.
Art. 184. Stabilità.
Art. 185. Mezzi di salvataggio.
Art. 186. Segnali di soccorso.
Art. 187. Scafo, apparato motore e impianto elettrico.
Art. 188. Protezione contro gli incendi.
Art. 189. Mezzi di salvataggio.
Art. 190. Dotazioni.
Art. 191. Installazioni radioelettriche.
Art. 192. Disposizioni generali.
Art. 193. Protezione contro gli incendi.
Art. 194. Mezzi di salvataggio.
Art. 195. Dotazioni.
Art. 196. Requisiti e norme speciali per gli aliscafi.
Art. 197. Disposizioni generali.
Art. 198. Protezione contro gli incendi.
Art. 199. Mezzi di salvataggio.
Art. 200. Trasporto di merci pericolose.
Art. 201. Composizione e forza minima dell'equipaggio.
Art. 202. Preparazione dell'equipaggio.
Art. 203. Ruolo di appello.
Art. 204. Libretto o scheda personale.
Art. 205. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri.
Art. 206. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico.
Art. 207. Imbarcazioni e battelli di emergenza.
Art. 208. Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo.
Art. 209. Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.
Art. 210. Brevetti di marittimi abilitati.
Art. 211. Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio.
Art. 212. Compiti della squadra dei vigili del fuoco.
Art. 213. Zone antincendio.
Art. 214. Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio.
Art. 215. Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco.
Art. 216. Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio.
Art. 217. Ronda.
Art. 218. Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti.
Art. 219. Precauzioni sull'uso del combustibile liquido.
Art. 220. Manovra delle porte stagne.
Art. 221. Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone.
Art. 222. Capacità di manovra e distanze d'arresto.
Art. 223. Posizione della nave.
Art. 224. Lavori a bordo di navi cisterna.
Art. 225. Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture.
Art. 226. Controlli delle chiusure stagne.
Art. 227. Precauzioni per prevenire gli incendi.
Art. 228. Altri controlli.
Art. 229. Mezzi di governo: verifiche e prove.
Art. 230. Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza.
Art. 231. Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno.
Art. 232. Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio.
Art. 233. Appello per esercitazioni di abbandono nave.
Art. 234. Appello per esercitazione antincendio.
Art. 235. Esercitazioni per l'"uomo in mare".
Art. 236. Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura.
Art. 237. Manovra delle porte tagliafuoco.
Art. 238. Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole.
Art. 239. Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo.
Art. 240. Esercitazioni di segnalazioni ottiche.
Art. 241. Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio.
Art. 242. Verifica delle pompe di sentina.
Art. 243. Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri.
Art. 244. Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico.
Art. 245. Annotazioni sul giornale nautico.
Art. 246. Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi.
Art. 247. Segnali di allarme.
Art. 248. Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave.
Art. 249. Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio.
Art. 250. Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare".
Art. 251. Azione per il caso di incendio.
Art. 252. Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio.
Art. 253. Squadra antincendio.
Art. 254. Squadra di pronto intervento.
Art. 255. Informazioni per gli avvisi di pericolo.
Art. 256. Separazione ed organizzazione del traffico.

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