Sicurezza lavoro
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Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023

Sentenza CP Sez  4  n  38914 del 25 settembre 2023

Sentenza CP Sez. 4, n. 38914 del 25 settembre 2023 / Condanna RLS

ID 20538 | 08.10.2023 / Sentenza allegata 

La Cassazione Sez, 4, con Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, ha, per la prima volta, sanzionato penalmente un RLS per violazione di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 del D.lgs. 81/2008.

La Cassazione ha confermato la condanna di un RLS perché, in violazione di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 del D.lgs. 81/08.

Fatto
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1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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1.3 A B.B., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale di un  lavoratore (investito da tubi d’acciaio), attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo del carrello elevatore.
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Diritto
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1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
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3. Quanto al ricorso di B.B.
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la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi.

Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D..
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sentenza allegata

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