Ordinanza CC Sez. lavoro n. 30543 18 ottobre 2022
ID 17879 | 19.10.2022 / In allegato
Il rifiuto del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori può essere legittimo, purché tale reazione sia connotata da proporzionalità e conformità a buona fede.
Il giudice di merito, in proposito, è tenuto a compiere una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti.
La Corte di cassazione ha confermato, in via definitiva, la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare impartito ad una lavoratrice, con contestuale reintegra della stessa e risarcimento del danno commisurato in dodici mensilità.