Cassazione Penale, Sez. 7, 14 settembre 2017, n. 41811 - Mancanza di certificato di prevenzione incendi. Responsabilità del direttore tecnico
Con sentenza del Tribunale di Catania del 16 marzo 2016 LS.A. è stato condannato alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 36 e 37 D.P.R. n. 547 del 1955, sanzionato dall'art. 389 lett. b) e c) e art. 4 legge n. 966/65 per avere, quale direttore tecnico, in concorso con il legale rappresentante della società DESI viaggi srl, depositato nel parcheggio all'interno di un cassone frigorifero in disuso, un serbatoio metallico contenente litri 5.001 di gasolio, senza essere in possesso del certificato di prevenzione anti-incendi e/o nulla osta rilasciato dai VVFF di Catania, in Fiumefreddo di Sicilia, accertato il 22 settembre 2010;
che l'imputato, per il tramite del difensore, ha presentato appello, chiedendo la revoca della sentenza perché il fatto non costituisce reato ex art. 129 c 1 c.p.p., in quanto è stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008 che ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 espressamente (art. 304), in subordine ha chiesto la prescrizione del reato e, in ulteriore subordine, la mitigazione della pena, essendo state negate le circostanze attenuanti generiche e non avendo il giudice considerato tutte le circostanze, tenuto conto che si trattava di un fatto lieve.