Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2016, n. 45786 - Silos privo di carter di protezione e infortunio del dipendente della cooperativa
1. Con pronunzia resa il 10 aprile 2015, la Corte d'appello di Salerno riformava la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno -sezione distaccata di Eboli- in data 21 giugno 2007 aveva assolto I.A. dai reati a lui ascritti ex artt. 590 cod.pen. e 55, 68 e 81 del D.P.R. 547/1955, commessi in Battipaglia il 24 giugno 2002; la Corte salernitana, ritenuta la responsabilità dell'I.A., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati estinti per maturata prescrizione, dichiarandolo responsabile ai fini civili e condannandolo al risarcimento del danno e delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile V.A..
Oggetto del giudizio é un infortunio sul lavoro occorso all'V.A., dipendente della cooperativa C. che operava presso la società A. s.p.a., della quale l'I.A. era legale rappresentante; l'operaio, addetto alla pulizia dei locali della società, mentre stava espletando le proprie mansioni introduceva la mano destra nella catena di trasmissione di un silos utilizzato per raccogliere scarti di lavorazione, catena di trasmissione che, secondo la tesi accusatoria, era priva del carter di protezione; ciò provocava l'amputazione della falange del dito mignolo, dell'indice e del medio della mano destra del lavoratore.
Secondo la Corte di merito, doveva ritenersi comprovato che la catena di trasmissione fosse priva del carter e che ciò abbia cagionato l'infortunio, sulla base delle dichiarazioni rese per iscritto dall'isp. DS. dell'ASL, dei rilievi fotografici e della deposizione della persona offesa; della carenza di detto mezzo di protezione, sempre secondo la Corte territoriale, deve rispondere l'I.A., quale datore di lavoro e titolare di una posizione di garanzia e dei connessi doveri di vigilanza e controllo.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'I.A., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso consta di due motivi, più un motivo nuovo, contenuto in atto depositato in Cancelleria in data 22 settembre 2016.
2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'I.A. e, in specie, alla circostanza che il silos fosse sprovvisto di mezzi di sicurezza: circostanza in ordine alla quale il primo giudice non aveva ritenuto raggiunta la prova e che invece la Corte, riformando in peius la pronunzia di primo grado, ha ritenuto accertata senza confrontarsi con la difforme decisione del Tribunale e senza adeguatamente motivare il suo diverso convincimento; ripercorrendo la versione accolta dal giudice di primo grado (secondo la quale l'V.A., scivolato presso il silos, si aggrappava all'imbocco del macchinario venendo accidentalmente a contatto con l'elemento ruotante dello stesso), il ricorrente denuncia la ricostruzione della Corte di merito come ipotesi meramente alternativa, basata sulle iniziali dichiarazioni del DS. (peraltro da questi corrette nella sua deposizione dibattimentale) e non suffragata dalle stesse dichiarazioni dell'V.A..
2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alle statuizioni civili a suo carico e alla condanna alle spese di giudizio in favore della parte civile: la persona offesa non era dipendente della società di cui l'I.A. era legale rappresentante, ma di una cooperativa che operava presso detta società in regime di appalto; in base al contratto vi era un responsabile di cantiere per l'appaltatore (alternativamente A.P. o G.F.), ed inoltre non è stato esaminato l'aspetto riguardante la dotazione dei dispositivi individuali di protezione per l'V.A., dipendente - si ripete - da altra ditta, né è stata scrutinata la posizione del datore di lavoro dell'V.A. per verificarne il contributo causale nella produzione dell'evento.
2.3. Con il motivo nuovo da ultimo depositato l'esponente lamenta, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo con le note sentenze Dan c. Moldavia e Manolachi c. Romania, che la Corte di merito abbia condannato l'imputato agli effetti civili, dichiarando prescritti i reati, dopo la pronunzia assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una differente valutazione delle fonti dichiarative escusse nel precedente grado di giudizio e senza procedere a nuova assunzione delle stesse.
3. All'odierna udienza il difensore della parte civile V.A. ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.