Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2015, n. 43425 - Infortunio mortale con una macchina: modifica che vanifica le misure di sicurezza
1. In data 22/05/2014 la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovigo, rideterminando la pena inflitta a R.C. in mesi cinque e giorni dieci di reclusione a seguito della rilevata prescrizione dei reati ascritti ai capi 3 e 4 dell'imputazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovigo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato R.C. colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo 1) per avere cagionato la morte di F.F. per negligenza, imprudenza ed inosservanza di legge perché, quale datore di lavoro, legale rappresentante dell'impresa ERRE DUE, aveva impiegato il predetto operaio agricolo qualificato super ad operazioni che importavano l'utilizzo di una macchina “pellettizzatrice” (marca (OMISSIS) ) adibita all'accatastamento su bancali di legno di sacchi di pellets per riscaldamento; la macchina era stata modificata con l'apertura di una via d'accesso agli organi in movimento in origine protetti da una barriera e tale apertura non era stata munita di un dispositivo che impedisse l'avvio della macchina in caso di accesso del lavoratore, il quale era stato così schiacciato dalla parte mobile superiore di una pressa mentre stava riposizionando un bancale mal collocato dal dispositivo automatico della macchina, bloccatasi per tale evento; la pressa si era, infatti, rimessa in movimento a seguito dell'operazione effettuata dal lavoratore; il giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputata colpevole, altresì, della contravvenzione di cui agli artt. 72 e 389 lett.c) d.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (capo 3), per avere omesso di dotare la portiera che consentiva di superare la schermatura di protezione degli organi in movimento della macchina di un dispositivo che all'apertura ne bloccasse il movimento e della contravvenzione di cui agli artt.35, comma 1, e 89 lett.a) d.lgs. 19 settembre 1994, n.626 per avere messo a disposizione dei lavoratori dipendenti un impianto costituito dalla “linea di produzione dei bancali di pellets” non idoneo ai fini della sicurezza, assolvendo invece l'imputata dalla contravvenzione di cui agli artt. 41 e 389 lett. c) d.P.R. n.547/1955 per avere omesso di munire la macchina di idonea protezione degli organi pericolosi.