Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324 - Infortunio con una macchina impastatrice. Non bastano due settimane di pratica per fare un operaio esperto
-1- Con sentenza del 14 luglio 2007, il tribunale di Milano, procedendo nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato G.S. colpevole, nella qualità di amministratore unico della "G.S. s.r.l.", del reato di lesioni personali colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente P.M.C., e lo ha condannato, con i doppi benefici, applicata la diminuente del rito, alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione.
Era accaduto che, nella giornata del 1° luglio 2008, il P.M.C. si era recato con altri due colleghi presso il cantiere sito in Milano, Omissis, per posizionare la macchina impastatrice di sabbia e cemento, denominata "Jumbo Mst 3000". Collocata la macchina nel cantiere, il P.M.C. aveva inserito il braccio sinistro nel serbatoio della stessa per prelevare alcuni oggetti colà riposti (si trattava di stivali di gomma, di ciabatte e di un cavo di corrente). A quel punto, la ventola posta nel serbatoio aveva incominciato a ruotare ed aveva intrappolato il braccio del lavoratore, che era poi riuscito ad arrestarne il movimento, non prima, tuttavia, che la macchina gli provocasse gravi lesioni, consistite in "scuoiamento braccio sinistro".
L'incidente è stato ascritto a colpa dell'imputato per non avere lo stesso adottato le necessarie misure affinché la macchina venisse utilizzata correttamente, avendo, in particolare, consentito che il microinterruttore con funzione di blocco degli organi in movimento fosse disattivato, e quindi non funzionante, e per non avere adempiuto agli obblighi di formazione ed informazione del dipendente relativamente all'uso dell'attrezzatura di lavoro alla quale era stato addetto, essendo stato il lavoratore solo affiancato, per circa due settimane, da un collega esperto nell'uso della impastatrice.
-2- Detta decisione, impugnata dall'imputato, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 28 novembre 2013.