Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897 - Rischio di afferramento. Nessun comportamento abnorme del lavoratore
1. Con sentenza emessa in data 20.5.2013 il Tribunale di Massa condannava E.F. alla pena (sospesa) di mesi 8 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui agli articoli 113, 590, comma 3, c.p., perché, in cooperazione con altro, in qualità di socio della s.n.c. Eredi E.M., ed in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per colpa generica e specifica consistita in imprudenza ed inosservanza di leggi segnatamente, per non avere fornito al lavoratore idonea formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in relazione alla sua mansione (art.18, lettera L, del D.Lgs 81/08) e per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, lettera D, del D.Lgs 81/08), per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati (artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08) con riguardo in particolare al rischio di afferramento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza in particolare un disco di taglio e l'asse di trasmissione del moto della macchina fresatrice non protetta da idoneo carter (art.71 D.l.vo 81/08), cagionato a B.E. che, durante la lavorazione di una lastra alla macchina fresatrice veniva afferrato negli abiti dall'asse di trasmissione, lesioni personali gravissime con esiti permanenti costituiti dalla "deformazione del padiglione auricolare sinistro" e da un "deficit acustico". Con l'aggravante di avere cagionato lesioni personali gravissime e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commesso il 7.4.2009.