Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626 - Frattura da schiacciamento della falange. Rischio previsto ma nessuna misura di sicurezza adottata
Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez. 4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015).
Nel caso che occupa, dunque, secondo la logica conclusione dei giudici di merito, l'imputato - pur avendo ampiamente previsto i rischi di quella lavorazione, nel DUVRI dell'azienda - non aveva posto in essere misure idonee a impedire comunque l'evento, cioè misure tecniche valide a neutralizzare il rischio di cui stiamo parlando. E tali omissioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sul già ricordato presupposto che il datore di lavoro non ha soltanto l’obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti idonei all'attività demandata, ma ha anche l'obbligo di verificare in modo puntuale e pregnante, che tali strumenti e tutti i DPI vengano diuturnamente utilizzati. Compito datoriale che è stato ritenuto essere ampiamente ed evidentemente disatteso nell'azienda dell’imputato, che permetteva all'infortunato di movimentare le pesantissime barre di metallo semplicemente utilizzando le mani.