Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25561 - Infortunio mortale durante le operazioni di montaggio di una pressa: mancanza di idonee attrezzature

1. Con sentenza del Tribunale di Torino -Sezione Distaccata di Susa- in data 10/12/2009, DF.G. veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione perchè ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589, comma 2, c.p. per avere, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Asservo Presse s.r.l., (ditta incaricata di operazioni di montaggio presse nello stabilimento della G.M.C. GENERAL MECCANICA CAPRIE S.p.A.), cagionato per colpa la morte di P.S., dipendente della ditta ASSERVO PRESSE s.r.l.; in particolare con negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione dell'art. 35, comma 1, D.L.vo 494/1995 (ndr. art. 35, comma 1, D.Lgvo 626/1994) disponeva o consentiva che P.S. effettuasse operazioni di montaggio di una pressa IMV 400 Tipo DML 79.644 presso lo stabilimento industriale della G.M.C. GENERAL MECCANICA CAPRIE S.P.A. non avendo fornito al medesimo attrezzatura idonea ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro; infatti le operazioni di sollevamento della colonna, sita all'interno del corpo della pressa, richiedevano -a differenza di quanto avvenuto- l'utilizzo di una ganascia idonea a trattenere la colonna (art. 35 D.L.vo 626/1994), mentre invece la manovra era eseguita mediante l'impiego di un tipo di ganascia non idonea al trattenimento ovvero:

1) dotata di una superficie di attrito troppo ridotta tra la ganascia stessa e la colonna;
2) in presenza di una colonna a sua volta liscia e priva di punti di presa;
3) con la possibilità dell'attuazione di un serraggio non identico tra le due barre filettate, con conseguente possibilità di spostamento laterale della ganascia e quindi dello sfilarsi della colonna dalla presa; di modo che, effettuando l'operaio P.S. un sollevamento della colonna con lo strozzo della cinghia posto sotto alla ganascia, il P.S. stesso si collocava durante il montaggio tra la pressa e la cinghia non in tensione allorquando, essendo improvvisamente scivolata la colonna verso il basso in quanto non trattenuta dalla ganascia inidonea, si determinava una messa in tensione del sistema di sollevamento, con schiacciamento del P.S. tra la cinghia improvvisamente tesasi e la pressa, con gravissimi traumatismi alla testa e conseguente decesso del lavoratore; con l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In Caprie (TO), il 26/07/2007.

1.1. Con la sentenza n. 4042/16 R.T.L. del giorno 11/12/2015, la Corte di Appello di Torino, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena a 4 mesi di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione DF.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) vizi motivazionali in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamenti della prova. Deduce che l'evento mortale si verificò dunque esclusivamente in conseguenza della improvvida ed imprevedibile scelta dell'esperto lavoratore (P.S.) di non rispettare il POS e di non più ripetere le stesse corrette manovre che già aveva compiuto in precedenza per le due prime colonne.

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