Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2017, n. 18779 - Introduzione della mano nella macchina per lo stampaggio a caldo. Il fatto non costituisce reato se manca la prova di un concreto e specifico profilo di colpa del DL
Il Tribunale di Bologna con sentenza 17/2/2014 dichiarava B.R. e C.L. responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 590 commi 1 e 3 c.p., poiché, nelle rispettive qualità di titolare con delega alla sicurezza (il primo) e di caporeparto e addetto all'installazione dell'attrezzatura di lavoro (il secondo) presso la ditta "B.RO. snc di C.e.R.. B.", per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, avevano contribuito a cagionare a S.M. - dipendente della suddetta ditta - lesioni personali (amputazione indice alla F3 della mano destra) della durata superiore a giorni 40, e comunque comportanti un indebolimento permanente dell'organo della prensione a seguito della introduzione della mano nella zona di lavoro del pistone pneumatico della macchina semiautomatica per lo stampaggio a caldo marca Mapelli n. matricola 78510.
In particolare il B.R. veniva ritenuto responsabile di non aver disposto che la macchina sopra citata, messa a disposizione della S.M., fosse conforme ai requisiti di sicurezza ex art. 71 comma 1 d lgs.vo 81/08; mentre il C.L. veniva ritenuto responsabile per la mancata tempestiva segnalazione al datore di lavoro dell'assenza di protezione o sistemi protettivi che impedissero l'accesso a zone pericolose o che arrestassero i movimenti pericolosi in caso di accesso a dette zone (artt. 19 comma 1 lett. f) e 56 comma 1 lett. a) d. lgs.vo 81/08).
In punto di trattamento sanzionatorio, il Tribunale condannava entrambi gli imputati alla pena (condizionalmente sospesa) di euro 2.000 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000.