Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2016, n. 29654 - Infortunio mortale durante i lavori di istallazione di pannelli fotovoltaici. Ricorso inammissibile
1. Con sentenza n. 943/15 del 17/11/2015, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art.425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P.P. per il reato contestato per non aver commesso il fatto.
1.1. In data 04/03/2015 il P.M. aveva chiesto l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di B.A.G. e P.P. per rispondere dei reati di omicidio colposo nei confronti di D.S., deceduto il 10/05/2012 a seguito delle lesioni riportate in infortunio sul lavoro.
2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione V.C., parte civile costituita nel detto procedimento penale, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) vizi motivazionali per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto agli atti del processo. Deduce che risulta evidente la manifesta contraddittorietà tra gli elementi fondanti della sentenza e quanto emerso in sede di indagini. Afferma che D.S., nella sua qualità di lavoratore dipendente dell'impresa individuale di B.A.G., s'infortunava mortalmente mentre prestava la propria opera per l'esecuzione dei lavori di istallazione di pannelli fotovoltaici sul piano di copertura di un capannone industriale, sede della società FEMAR logistica s.r.l.. Tale impianto veniva commissionato all'Associazione Temporanea d'imprese (A.T.I.) costituita dalle società A. RENEW s.r.l. (impresa capofila), della quale era amministratore unico P.P., e B. s.r.l.. Il P.P., nella sua qualità, affidò in subappalto i lavori all'impresa del B.A.G. (presso cui lavorava la vittima) senza verificare l'idoneità tecnico professionale della detta impresa. In particolare dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti in sede di S.I.T., in data 10/05/2012, innanzi ai carabinieri di Catania, dallo stesso B.A.G. -titolare della omonima ditta e diretto datore di lavoro del deceduto D.S.- emergeva che il 10 maggio 2012, data del tragico evento, la A. RENEW (del P.P.) aveva già preso in carico il cantiere ed avviato i lavori commissionati.
2.1. Con memoria depositata il 15/06/2016, il difensore di P.P. ha formulato osservazioni avversative deducendo la tardività dell'impugnazione.