Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021 - Sega circolare inidonea per tagli obliqui e infortunio. Anche nel caso ci fosse stata una valida delega, il responsabile del totale disinteresse resta il datore di lavoro
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica, nonché corretta in punto di diritto, hanno dato conto, in primis, dell'assenza di dubbi che l'amministratore unico della società, anche ove abbia conferito una valida delega a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta comunque responsabile della formazione dei propri dipendenti, in questo caso del tutto omessa. Egli resta altresì titolare dell'obbligo divigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all’incarico, e -come si rileva nella sentenza impugnata- anche tale obbligo risulta inadempiuto dal R.M., atteso che egli stesso ha ammesso di non aver frequentato i cantieri e di essersi disinteressato concretamente dell'andamento della società.
Gli stessi dipendenti sentiti - si ricorda- hanno affermato concordemente di aver visto il R.M. soltanto raramente e di esser stati lasciati da soli sui cantieri, in quanto il A.F. si faceva vedere circa un giorno su dieci, fornendo soltanto indicazioni telefoniche sul lavoro da svolgere.
Appare dunque corretta la conseguenza che i giudici del gravame di merito fanno discendere da tale stato di cose. E cioè che, se anche fosse stata effettivamente rilasciata una valida delega al A.F. in materia di sicurezza, vi sarebbe stato un sistematico inadempimento da parte del medesimo che il R.M. avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l'obbligo di ovviare.
Corretta è anche l'affermazione che è certamente responsabilità del R.M., quale amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea (come affermato dall'isp. G. nonché dai dipendenti) ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com'era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella sega, infatti - come si rileva nella sentenza impugnata- era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battipezzo conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l'operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra 'a morsa' e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l'evidente rischio - poi realizzatosi - di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento.
Con motivazione altrettanto logica la Corte fiorentina dà poi atto di come dagli elementi acquisiti in primo grado emergono forti dubbi sulla genuinità dell'atto di delega prodotto dalla difesa. Oltre ad evidenziare come questo sia inaspettatamente stato prodotto soltanto all'udienza del 14.5.2012, i giudici del gravame del merito sottolineano, infatti, come si tratti di un documento privo di data certa, che il A.F. riconosceva sì come proprio, ma di cui al tempo mostrava di non ricordarne neppure il contenuto.