Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233 - Infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Responsabilità del direttore di stabilimento
"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Se ovviamente al C.G.D., in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto (cfr. Sez. 4 n. 6277/2007; Sez. 4 n. 19712/ 2009). Appare pertanto corretta l'indicazione della Corte di merito alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa."
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2012 appellata da C.G. D., concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalente sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in giorni 40 di reclusione, sostituita con la sanzione pecuniaria di € 1520,00 di multa, revocando in accoglimento di una specifica istanza difensiva il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il C.G.D. era stato tratto a giudizio (unitamente a V.G., nei cui confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato non essendo stata proposta impugnazione) per rispondere nella sua qualità di direttore dello stabilimento e responsabile della sicurezza della ditta P.H. S.p.A. del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di C.A..
3. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il C.G.D., lamentando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 40 cpv cod. pen. nonché agli artt. 18 e 19 D.lgs.vo n. 81 del 2008; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità intrinseca della motivazione in punto di riconducibilità del ruolo di preposto al C.G.D. anziché al V.G. nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova ed omessa motivazione sul punto, rispetto agli atti del processo ed alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza, sempre in relazione al ruolo del preposto signor V.G.; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod proc. pen. e 24 e 111 Cost., essendo il fatto addebitato in sentenza diverso da quello descritto al capo di imputazione; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mancato espletamento dell'esame dell'imputato.
4. Sono stati presentati motivi nuovi con cui si invoca la applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.