Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27051 - Utilizzo errato di un trans pallet per velocizzare le operazioni di carico
1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza pronunciata in data 4 Dicembre 2014 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto la responsabilità di G.S.P. per il reato di lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche ai danni di DG.A. e della contravvenzione di cui all'art.71 comma 4 lett. a del D.Lgs 81/2008 e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione, sull'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato contravvenzionale in quanto ne era stata disposta l'archiviazione a seguito del pagamento della sanzione amministrativa, rideterminava la pena in giorni venti di reclusione e, ritenuto che il primo giudice aveva omesso di provvedere sulla domanda della parte civile, condannava l'imputato al risarcimento del danno a favore di DG.A. e liquidava le spese sostenute da questi nel doppio grado.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che articolava quattro motivi di ricorso.
Con i primi due motivi deduceva violazione di legge in relazione agli art. 546 lett.g) e comma III, e dell'art. 547 cod.proc.pen. in quanto il primo giudice aveva munito la sentenza di una statuizione sugli interessi civili priva di sottoscrizione e senza che la cancelleria avesse indicato l'origine del provvedimento che disponeva la correzione e comunque in maniera illegittima in quanto il provvedimento di correzione non poteva sopperire alla omissione di statuizioni fondamentali.
Con un terzo motivo denunciava violazione di legge per omessa applicazione, in sede di esame della persona offesa, del procedimento di cui all'art. 210 cod.proc.pen atteso che il DG.A. risultava indagato in procedimento connesso per violazione di norma contravvenzionale prevista a carico del lavoratore sul luogo di lavoro.
Con il quarto motivo deduceva manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto la attendibilità della deposizione della persona offesa, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, a fronte dell'interesse che la stessa aveva nel procedimento. In particolare assumeva che difettava la dimostrazione della ricorrenza dell'elemento psicologico con particolare riferimento alla consapevolezza del G.S.P. della presenza del DG.A. sul mezzo utilizzato per caricare il camion.