Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 10 agosto 2017, n. 39057

Cassazione Penale, Sez. 3, 10 agosto 2017, n. 39057 - Omessa formazione ed informazione del lavoratore. Lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo

1. Con ordinanza in data 15.11.2016 la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inappellabile la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 7.6.2016 ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. Gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e condannati con la continuazione alla pena di € 1.500,00 di ammenda, oltre alle spese, pena sospesa, per i reati di cui ai capi b), art. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c), d. Lgs. 81/08 perché in qualità di legali rappresentanti della Edil Euro di B.F. s.n.c. & C. avevano consentito, tollerato e comunque non avevano provveduto a dotare il lavoratore C.A. di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni - e c), art. 36, comma 2 e 55 comma 5, d. Lgs. 81/08, perché nella medesima qualità sopra menzionata, avevano consentito, tollerato e comunque non avevano provveduto affinché il predetto lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività d'impresa in generale, sulle procedure che riguardavano il primo soccorso e la lotta antincendio, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la gestione delle emergenze e sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; in Cento il 26.6.2013.

2. Premesso di impugnare sia l'ordinanza resa all'udienza del 7.6.2016 con cui il Giudice, sentito un teste, aveva ritenuto superflua l'audizione degli altri testi a difesa e sia la sentenza di condanna, con il primo e secondo motivo di ricorso, gli imputati deducono che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non era emersa alcuna prova del rapporto di lavoro subordinato tra C.A. e la Edil Euro, perché non era stato accertato il potere direttivo e/o organizzativo e/o disciplinare da parte della società ed il C.A. aveva dichiarato all'udienza del 3.5.2016 che nessuno gli aveva detto come fare il lavoro edile che gli era stato già assegnato. Nell'ambito dell'accertamento indiziario della subordinazione, la pluricommittenza assumeva estrema rilevanza perché l'aver lavorato presso altri cantieri escludeva comunque il rapporto continuativo di lavoro nei confronti di un unico e medesimo soggetto ed il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. Di qui l'erroneità dell'ordinanza di revoca degli altri testi della Difesa.

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